F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 24 Marzo 2015 (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCOLLO (all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 – (nota n. 4391/1002 pf 13-14 SS/fda del 16.12.2014).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 24 Marzo 2015 (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SCOLLO (all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n. 4391/1002 pf 13-14 SS/fda del 16.12.2014). Il deferimento Con atto di deferimento del 12.08.2014 il Procuratore federale esercitava l’azione disciplinare nei confronti di Scollo Francesco, all’epoca dei fatti, vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920, per violazione dell’art. 1, bis comma 1, CGS in relazione al C.U. n. 1 s.s. 2012/2013, e della Società ADS Civitavecchia 1920, per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritti a propri tesserati. Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 15 s.s. 2014/2015 il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevata l’omessa comunicazione delle determinazioni conclusive delle indagini alle parti, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura federale per i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 32 quinquies, comma 5, CGS. Espletate le comunicazioni di conclusione delle indagini previste dal nuovo CGS, con successivo atto di deferimento del 16.12.2014, ritualmente notificato alle parti, il Procuratore federale esercitava l’azione disciplinare e deferiva innanzi al T.F.N. - sezione disciplinare - il Sig. Scollo Francesco, all’epoca dei fatti, vice Presidente con delega di rappresentanza della Società ASD Civitavecchia 1920, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione al C.U. n. 1 s.s. 2012/2013, per aver pattuito con Gian Luigi Staffa per la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2012-2013 un accordo economico pari a € 15.000,00 superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni al momento della stipula. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, l’incolpato e la Società non facevano pervenire scritti e/o memorie difensive. Il dibattimento Alla riunione del 28.01.2015, erano presenti il rappresentante della Procura federale e l’attuale vice–presidente della Società ASD Civitavecchia 1920. Il rappresentante della Procura federale, ritenuta provata la responsabilità dei deferiti, chiedeva l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) per Scollo Francesco e quella dell’ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per la Società. Il rappresentante della Società chiedeva, in via principale, il proscioglimento della stessa, attesa l’inesistenza del tesseramento in oggetto e comunque l’assenza di titolo rappresentativo della Società da parte del Sig. Scollo Francesco all’epoca dei fatti, e, in subordine, l’irrogazione di una sanzione contenuta al minimo. Con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 29 TNF del 2.02.2015, questo Tribunale federale nazionale, rilevata la incompletezza della documentazione acquisita relativamente alla posizione del deferito Scollo Francesco e segnatamente allo status del predetto, disponeva l’acquisizione presso il competente ufficio del Dipartimento Interregionale del LND della certificazione attestante il tesseramento del Sig. Scollo Francesco per la Società ASD Civitavecchia all’epoca dei fatti. Con atto di integrazione del 13.03.2014 in ottemperanza all’ordinanza istruttoria, la Procura federale trasmetteva il foglio di censimento della S.S. 2012-2013 relativo alla Società ASD Civitavecchia. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale nonché il Direttore generale della Società. La Procura federale, ritenuta la responsabilità del Sig. Scollo Francesco e della Società ASD Civitavecchia 1920 in ordine alle violazioni ascritte, si è riportata alle richieste formulate alla seduta del 28.01.2015, come da provvedimento pubblicato sul Com. uff. n. 29 del 2.2.2015. Il rappresentante della Società ha concluso chiedendo il proscioglimento e in subordine l’irrogazione di una sanzione minima. Motivi della decisione Il proposto deferimento è fondato e, pertanto, va accolto. La documentazione acquisita in atti offre ampia dimostrazione circa l’addebito mosso dalla Procura federale ai deferiti. Preliminarmente è opportuno evidenziare come, contrariamente a quanto riferito dal rappresentante della Società, dal foglio di censimento relativo alla S.S. 2012-13 della Società ASD Civitavecchia, il Sig. Scollo Francesco risultava ricoprire la carica di vice-presidente della Società con delega alla firma a far data dal 7.11.2012, atteso il provvedimento di inibizione emesso nei confronti del Presidente p.t. Fatta questa doverosa premessa, risulta accertato che in data 24.11.2012 veniva stipulato, tra la Società ASD Civitavecchia 1920, in persona del vice Presidente con delega di rappresentanza Francesco Scollo, e l'allenatore Gian Luigi Staffa un accordo economico che prevedeva l'affidamento a quest'ultimo della conduzione tecnica della prima squadra militante nel campionato di serie D con la corresponsione di compensi di gran lunga superiori a quelli fissati dal Com. Uff. n. 1 della LND per la stagione sportiva 2012-2013. In particolare, l'accordo economico in oggetto fissava in € 15.000,00 il compenso per l'attività svolta dall'allenatore Gian Luigi Staffa, in violazione della previsione degli importi massimali che potevano essere pattuiti tra le Società appartenenti a campionati della LND e allenatori dilettanti nella stagione 2012- 2013, così come stabilito con C.U. n. 1 della LND. Tale condotta costituisce violazione disciplinare dell'art. 1 bis CGS da parte del legale rappresentante della Società e del tesserato Gian Luigi Staffa, per il quale è stato disposto il deferimento presso la competente Organo di giustizia del Settore Tecnico. Delle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante e al proprio tesserato è chiamata a rispondere la Società ASD Civitavecchia 1920 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, e alla stessa si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 CGS come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, in accoglimento del proposto deferimento infligge: - a Scollo Francesco l'inibizione per mesi 3 (tre);- alla Società ASD Civitavecchia 1920 l'ammenda di € 500,00 (euro cinquecento/00).
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