F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 24 Marzo 2015 (114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 – (nota n. 6354/1114 pf13-14 MS/vdb del 20.2.2015). (115) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 – (nota n. 6515/1090 pf13-14 AM/Seg. del 24.2.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 040/TFN del 24 Marzo 2015
(114) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 - (nota n. 6354/1114 pf13-14 MS/vdb del 20.2.2015). (115) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (all’epoca dei fatti Presidente della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934), Società USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 - (nota n. 6515/1090 pf13-14 AM/Seg. del 24.2.2015). La Procura federale, con le distinte suindicate note rispettivamente del 20.02.2015 e del 24.02.2015, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare: - il Sig. Manna Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società USD Cavese 1919, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della citata Società USD Cavese 1919 in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere, nei termini di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio Arbitrale presso la LND in favore dell’allenatore Volpi Tommaso; - la Società USD Cavese 1919, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione disciplinare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. Nei due deferimenti, la Procura federale evidenziava che in data 29.03.2014 il Collegio Arbitrale aveva condannato la Società USD Cavese 1919 al pagamento della somma di € 4.590,00, compresi interessi legali, in favore dell'allenatore Sig. Tommaso Volpi, in accoglimento del ricorso dallo stesso presentato in data 14.11.2012, a seguito del mancato pagamento degli emolumenti derivanti dall'accordo economico sottoscritto tra il medesimo allenatore e la stessa Società per la stagione sportiva 2012/2013. La predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 29.03.2014 era stata comunicata a mezzo racc.ta del 7.04.2014 presso la Sede della Società USD Cavese 1919 e recapitata in data 30.04.2014. La LND - Dipartimento interregionale aveva altresì informato la Società, con comunicazione del 06.05.2014, del termine di scadenza per la presentazione di regolare liberatoria e che in mancanza avrebbe provveduto a inoltrare proposta di deferimento alla Procura federale. Peraltro, a seguito di richiesta della medesima Procura, a mezzo lettera racc.ta del 22.07.2014, il Sig. Volpi aveva inviato copia della dichiarazione liberatoria rilasciata alla Società USD Cavese 1919 in data 21.07.2014 contestualmente al pagamento della citata somma, circostanza quest’ultima confermata in sede di audizione dall’attuale Presidente della USD Cavese 1919 Sig. Monorchio e dal Dirigente Sig. Vertolomo. Pertanto, la Società incolpata non aveva dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, dando così origine al presente procedimento per illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile al Presidente e legale rappresentante pro tempore per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS. Nei termini assegnati la Società incolpata, con riferimento al procedimento di cui alla nota n. 6515/1090 pf 13-14/AM/Seg. del 24.02.2015, faceva pervenire memoria difensiva a mezzo della quale, pur riconoscendo l’esistenza del comportamento contestato, evidenziava che lo stesso era da addebitarsi esclusivamente al precedente L.r.p.t. – ovvero il Sig. Manna Salvatore – e che i nuovi vertici societari, non appena insediatisi, avevano provveduto a corrispondere quanto dovuto all’allenatore Volpi Tommaso. Sulla scorta di quanto sopra, la Società incolpata chiedeva in via principale l’applicazione della sanzione di cui all’art. 18, comma I, lettera a) o b), del CGS in luogo di quella dell’art. 8, comma 9, CGS, e in via gradata l’applicazione della sanzione nel suo minimo edittale, ovvero un punto di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva. Fissata la riunione dinnanzi a questo Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare per la data odierna, il rappresentante della Procura federale, previa richiesta di riunione dei due procedimenti di deferimento di cui alle distinte note, ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Manna e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nell’attuale stagione sportiva, nei confronti della Società. Sono altresì comparsi i difensori della Società, i quali si sono riportati alla memoria difensiva in atti. Ciò premesso, questa Sezione disciplinare preliminarmente dispone la riunione dei due procedimenti per le evidenti ragioni di connessione e di identità delle parti e delle contestazioni sollevate. Ciò posto, si osserva che dalla documentazione prodotta in atti emerge la fondatezza dell'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato pagamento, da parte degli incolpati e nei termini normativamente fissati, di quanto dovuto all’allenatore Volpi Tommaso. Risulta, invero, accertato che la Società incolpata solamente in data 21.07.2014 ha effettuato il pagamento all’allenatore Volpi Tommaso di quanto in suo favore stabilito dal Collegio Arbitrale con lodo del 29.03.2014 – poi comunicato con raccomandata del 07.04.2014 ricevuta il successivo 30.04.2014 - e che quindi non ha rispettato il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF. Orbene, il ritardo nel pagamento della somma di cui al lodo adottato dal Collegio Arbitrale della LND integra evidentemente gli estremi della violazione disciplinare contestata. Tale ricostruzione del resto non è minimamente inficiata dalle deduzioni difensive svolte dalla Società incolpata, risolvendosi le stesse nell’ammissione stessa dei fatti contestati e non essendo suscettibile di alcun apprezzamento giuridico la giustificazione addotta a sostegno del mancato pagamento nei termini normativamente stabiliti. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, tenuto anche conto che la Società ha poi effettuato il pagamento dovuto, si ritengono congrue quelle di seguito indicate P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni: - mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del Sig. Manna Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della USD Cavese 1919; - penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nell’attuale stagione sportiva, nei confronti della USD Cavese 1919.
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