F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BATTOCCHI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società US Folgore Caratese ASD) e della Società US FOLGORE CARATESE ASD – (nota n. 4846/702pf13-14/AM/ma del 12.1.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015
(72) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO BATTOCCHI (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della Società US Folgore Caratese ASD) e della Società US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n. 4846/702pf13-14/AM/ma del 12.1.2015). Il Deferimento Con provvedimento del 12.1.2015 la Procura federale ha deferito: - il Sig. Paolo Battocchi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rapp.te p.t. della Soc. US Folgore Caratese ASD, per rispondere della violazione del generale dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS all’epoca vigente (ora art. 1-bis n. 1, CGS FIGC) , in relazione ai punti nn. 3, 6, 7, ed all’art. 11 Protocollo d’intesa (ancora vigente) firmato in data 21.10.2004 tra l’AIC e la LND, impedendo volontariamente e senza giusta causa al calciatore Bigioni Nicolò di partecipare all’attività agonistica nella s.s. 2013/2014, a partire dal 13.1.2014 e sino alla conclusione del relativo campionato, così violando anche l’art. 10, n. 11 CGS FIGC (sia nella precedente che nell’attuale formulazione), secondo cui “Le parti, che senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompono l’esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell’art. 18, comma 1 e quelle di cui alle lettere c), d) e), f), g) h) dell’art. 19, comma 1”; - la Società US Folgore Caratese ASD, alla quale apparteneva il sig. Battocchi Paolo che legalmente la rappresentava al momento di commissione dei fatti, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato posto in essere dal proprio legale rappresentante sig. Battocchi Paolo come sopra descritto. Il patteggiamento Alla riunione del 19.2.2015 i deferiti e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 10.3.2015, il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Paolo Battocchi e la Società US Folgore Caratese, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Paolo Battocchi, sanzione della inibizione di giorni 150 (centocinquanta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 100 (cento); pena base per la Società US Folgore Caratese, sanzione della ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a € 1.600,00 (€ milleseicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 100 (cento) al Sig. Paolo Battocchi; - ammenda di € 1.600,00 (milleseicento/00) alla Società US Folgore Caratese. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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