F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PELUSO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SGF Spezia) e della Società GSF SPEZIA – (nota n. 5758/700pf10-11/AM/LG/pp del 5.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PELUSO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SGF Spezia) e della Società GSF SPEZIA - (nota n. 5758/700pf10-11/AM/LG/pp del 5.2.2015). Si fa riferimento all’atto 5 febbraio 2015, con il quale la Procura Federale ha deferito a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Luigi Peluso, all’epoca del fatto Presidente della Società GSF Spezia, partecipante al Campionato Nazionale Serie B Divisione Calcio Femminile Stagione 2010/2011, nonché la stessa Società GSF Spezia, per violazione quanto al primo dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punti 7 e 9 del CU n. 81 del 22 giugno 2010 di detta Divisione per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2010 della fideiussione in originale (punto 7) e della dichiarazione di omologa del campo di giuoco (punto 9), quanto alla seconda per la responsabilità diretta in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente legale rappresentante (art. 4 comma 1 CGS). Per una migliore comprensione della parte motiva del deferimento, occorre premettere quanto segue. La Divisione Calcio Femminile a mezzo del CU n. 81 del 22 giugno 2010 aveva pubblicato gli adempimenti per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2010/2011. La disposizione individuava un primo termine (12 luglio 2010) per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda ed un secondo termine (23 luglio 2010), di natura esclusivamente perentoria, per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non era stata presentata contestualmente alla iscrizione. Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l’inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi con un’ammenda di € 250,00 per ciascun inadempimento in seguito al deferimento della Procura Federale su denuncia della Co.Vi.So.D., alla quale le dette disposizioni demandavano l’esame della documentazione prodotta dalle società. Si precisava, infine, che l’inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza. Nel caso portato a cognizione di questo Tribunale, era accaduto che la Co.Vi.So.D in data 15/22 dicembre 2010 aveva informato la Procura Federale che la Società GSF Spezia non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2010 la documentazione di cui sopra, di tal che si rendeva ineludibile la trasmissione alla stessa Procura dei relativi atti per il conseguente deferimento. La Società deferita in data 23 marzo scorso ha fatto pervenire a questo Tribunale uno scritto difensivo, a firma del suo attuale Presidente Sig. Massimo Benedetti, con il quale ha dedotto che il ritardo di deposito della fideiussione e della dichiarazione di omologa del campo di giuoco era dipeso nel primo caso dalla Cassa di Risparmio di Spezia e nel secondo caso dal Comune proprietario dell’impianto, di guisa che alcuna responsabilità le poteva essere addebitata; ha aggiunto che l’allora Presidente Sig. Luigi Peluso non era più tale, essendosi dimesso dalla carica da due anni. Alla odierna riunione fissata da questo Tribunale per la discussione del deferimento è comparsa la sola Procura Federale, che ha eccepito la tardività dello scritto difensivo della Società deferita e, nel contempo, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di gg. 40 (giorni quaranta) per il Presidente della Società Sig. Luigi Peluso (gg. 30 per il primo inadempimento + gg. 10 per il secondo inadempimento) ed ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la Società GSF Spezia (€ 250,00 x 2). Nessuno è comparso per la parte deferita. Il Tribunale osserva quanto segue. Si evidenzia in via preliminare l’inammissibilità dello scritto difensivo della Società deferita perché pervenuto fuori termine; infatti, l’art. 30 comma 10 CGS prevede che le parti possono presentare memorie, istanze o quanto altro ritengano utile ai fini della difesa fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento, cosa che nel caso in esame non è avvenuta, essendo lo scritto pervenuto il giorno 23 marzo a fronte del presente 25 marzo. Nel merito, il deferimento è fondato e merita di essere accolto. Evidenziato che la data del 12 luglio 2010 non è stata comunque dai deferiti rispettata e che ciò rende pacificamente applicabile la sanzione dell’ammenda a carico della Società, va ribadito che, come è stato costantemente affermato da questo Tribunale, il riferimento all’illecito disciplinare contenuto nelle disposizioni di iscrizione ai campionati richiama di per sé l’art. 1bis comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati di cui all’art. 19 CGS, mentre il riferimento alle società inadempienti è riportato al comma 3 bis primo inciso dell’art. 10 CGS. Pertanto, le disposizioni per l’iscrizione ai campionati, nel prevedere a carico delle società inadempienti la sanzione dell’ammenda, determinano automaticamente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va ascritto l’addebito del mancato adempimento; infatti, sussiste in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione della CND n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011; nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012). Nel caso di che trattasi, essendo pacifica la responsabilità di entrambi i deferiti, nell’accogliersi il deferimento, vanno recepite le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che per il Presidente legale rappresentante della Società GSF Spezia appaiono conformi al costante indirizzo di questo Tribunale e che per la Società applicano fedelmente la prescrizione contenuta nelle disposizioni. P.Q.M. accoglie il deferimento; infligge al Sig. Luigi Peluso, nella sua affermata qualità per come ricoperta all’epoca del fatto, la inibizione di gg. 40 (quaranta) ed alla Società GSF Spezia l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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