F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IVANO BOSCOLO BIELO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Clodiense SSD Srl) e della Società CLODIENSE SSD Srl – (nota n. 5865/989pf13-14/AM/LG/pp del 10.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IVANO BOSCOLO BIELO (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Clodiense SSD Srl) e della Società CLODIENSE SSD Srl - (nota n. 5865/989pf13-14/AM/LG/pp del 10.2.2015). Il deferimento Con provvedimento del 10 febbraio 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare: 1) Il Signor Ivano Boscolo Bielo, Presidente e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti della Società Clodiense SSD Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 1) pagina 2 e 4) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.5.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013, copia del verbale dell’assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione 2013/2014, come prescritto al punto 1) pag. 2 del C.U. n. 168 del 21.5.2013, nonché la fideiussione come prescritto al punto 4) pagina 3 del citato C.U. 2) La Società Clodiense SSD Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al suo Presidente e Legale Rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la deferita Società Clodiense SSD Srl in persona del Presidente Ivano Boscolo Bielo, presentava memoria difensiva con la quale respingeva gli addebiti mossi dalla Procura Federale. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ivano Boscolo Bielo l’inibizione per giorni 40; nei confronti della Società Clodiense SSD Srl l’ammenda di euro 2.000,00. 4. La decisione Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue. In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) e relativa alla Società Clodiense SSD Srl. Risultava infatti che la Società Clodiense SSD Srl non aveva provveduto, entro il termine del 12 luglio 2013 a depositare copia del verbale dell’assemblea con attribuzione cariche sociali per la stagione 2013/2014 come prescritto al punto 1) pag. 2 del C.U. n. 168 del 21.5.2013 e la fideiussione come prescritto al punto 4) pag. 3 del citato C.U.. Si rileva, in proposito, che il medesimo C.U. a pag. 4 e 5, prevede che “l’inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro le ore 14,00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1) (…), 4),(…) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si rileva che quanto dedotto e prodotto dai deferiti, non è sufficiente a fornire prova del deposito entro i termini previsti dal C.U. di quanto in esso integralmente previsto e richiesto. Dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale contenente la nota della Co.Vi.So.D., risulta infatti comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Ivano Boscolo Bielo, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza, risulta acclarata la responsabilità diretta della Società Clodiense SSD Srl, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Ivano Boscolo Bielo, suo Presidente e legale rappresentante all’epoca dei fatti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ivano Boscolo Bielo l’inibizione per giorni 40 (quaranta); nei confronti della Società Clodiense SSD Srl l’ammenda di euro 2.000,00 (duemila/00)
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