F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLA PIACQUADIO (Presidente e legale rappresentante della Società ADC Femminile Campobasso) e della Società ADC FEMMINILE CAMPOBASSO – (nota n. 6894/699pf2010-11/AM/LG/pp del 5.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/TFN del 25 Marzo 2015 (133) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLA PIACQUADIO (Presidente e legale rappresentante della Società ADC Femminile Campobasso) e della Società ADC FEMMINILE CAMPOBASSO - (nota n. 6894/699pf2010-11/AM/LG/pp del 5.3.2015). Si fa riferimento all’atto 5 marzo 2015, con il quale la Procura Federale ha deferito a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale la Sig.ra Paola Piacquadio, all’epoca del fatto Presidente della Società ACDFEM Fontanavecchia Campobasso, partecipante al Campionato Nazionale Serie B Divisione Calcio Femminile Stagione 2010/2011, nonché la stessa Società ACDFEM Fontanavecchia Campobasso, per violazione quanto alla prima dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punti 4 e 9 del CU n. 81 del 22 giugno 2010 di detta Divisione per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2010 della dichiarazione disponibilità campo di giuoco (punto 9) e della dichiarazione di disponibilità allenatore (punto 4), quanto alla seconda per la responsabilità diretta in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente legale rappresentante (art. 4 comma 1 CGS). Per una migliore comprensione della parte motiva del deferimento, occorre premettere quanto segue. La Divisione Calcio Femminile a mezzo del CU n. 81 del 22 giugno 2010 aveva pubblicato gli adempimenti per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2010/2011. La disposizione individuava un primo termine (12 luglio 2010) per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda ed un secondo termine (23 luglio 2010), di natura esclusivamente perentoria, per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non era stata presentata contestualmente alla iscrizione. Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l’inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi con un’ammenda di € 250,00 per ciascun inadempimento in seguito al deferimento della Procura Federale su denuncia della Co.Vi.So.D., alla quale le dette disposizioni demandavano l’esame della documentazione prodotta dalle società. Si precisava, infine, che l’inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza. Nel caso portato all’attuale cognizione di questo Tribunale, era accaduto che la Co.Vi.So.D in data 15/22 dicembre 2010 aveva informato la Procura Federale che la Società ACDFEM Fontanavecchia Campobasso non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2010 la documentazione di cui sopra, di tal che si rendeva ineludibile la trasmissione alla stessa Procura dei relativi atti per il conseguente deferimento. I deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva, peraltro già prodotta alla Co.Vi.So.D., con la quale hanno imputato al Comune di Campobasso la responsabilità del ritardo della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, in effetti datata 15 luglio 2010 ed hanno nel contempo dedotto di aver potuto tesserare il tecnico solo in data 3 settembre 2010, non essendo stato possibile farlo prima. Hanno chiesto che fossero comminate loro sanzioni minime. Alla riunione odierna fissata da questo Tribunale la Procura Federale chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di gg. 40 (giorni quaranta) per il Presidente della Società Sig.ra Paola Piacquadio (gg. 30 per il primo inadempimento + gg. 10 per il secondo inadempimento) ed ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per la Società ACDFEM Fontanavecchia Campobasso (€ 250,00 x 2). Il Tribunale osserva quanto segue. Il deferimento è fondato e merita di essere accolto. Evidenziato che il termine del 12 luglio 2010 non è stato dai deferiti rispettato per ammissione degli stessi e che ciò rende pacificamente applicabile la sanzione dell’ammenda a carico della Società nel minimo edittale, va ribadito che, come è stato costantemente affermato da questo Tribunale, il riferimento all’illecito disciplinare contenuto nelle disposizioni di iscrizione ai campionati richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1bis comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati di cui all’art. 19 CGS, mentre, in questo caso, il riferimento alle società inadempienti è contenuto nel comma 3 bis primo inciso dell’art. 10 CGS. Pertanto, le disposizioni per l’iscrizione ai campionati, nel prevedere a carico delle società inadempienti la sanzione dell’ammenda, determinano automaticamente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va ascritto l’addebito del mancato adempimento; infatti, sussiste in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi (veggasi, tra le molte, la decisione della CND n. 532, in C.U. n. 49/CDN del 20 dicembre 2011; nn. 203 e ss. in C.U. n. 62/CDN del 9 febbraio 2012). Nel caso di che trattasi, essendo pacifica la responsabilità di entrambi i deferiti, nell’accogliersi il deferimento, vanno recepite le sanzioni richieste dalla Procura Federale, che per il Presidente legale rappresentante della Società appaiono conformi al costante indirizzo di questo Tribunale e che per la Società costituiscono l’esatta applicazione della parte sanzionatoria delle disposizioni. P.Q.M. accoglie il deferimento; infligge alla Sig.ra Paola Piacquadio, nella sua affermata qualità, la inibizione di gg. 40 (quaranta) ed alla Società ADC Femminile Campobasso ora ACD FEM Fontanavecchia Campobasso l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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