LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Alex VOLPATO/S.S.D.TERRACINA 1925 A.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Alex VOLPATO/S.S.D.TERRACINA 1925 A.r.l. Cori reclamo, trasmesso tramite Racc. in data 21/01/2015 il sig. Alex VOLPATO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.TERRACINA 1925 a.r.l.. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 10.808,19 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di € 5.404,10 maturata alla data del ricorso. Si rileva preliminarmente pero, che al ricorso non a stata allegata la copia dell'accordo economico depositato,la ricevuta in originale della Racc.A.R. contenente il ricorso inviata alla controparte e l'attestazione del versamento della tassa reclamo di €.100,00, giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara inammissibile per violazione dell'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig. Alex VOLPATO nei confronti della Società S.S.D. TERRACINA 1925 A.r.l..
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