LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 13)RICORSO DEL CALCIATORE Angelo LOPETRONE/A.S.D. TORRECUSO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
13)RICORSO DEL CALCIATORE Angelo LOPETRONE/A.S.D. TORRECUSO CALCIO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 2/12/2014 il sig. Angelo LOPETRONE si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. TORRECUSO CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 4.500,00 richiedeva la
condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.000,00.
La Società in data 4/12/2014 presentava le proprie contro deduzioni in merito allegando alle
stesse una ricevuta liberatoria in originale a firma del calciatore, datata 9/05/2014.
In data 30/12/2014, il legale del calciatore, replicava alle note della Società, contestando che, alle stesse inviate dalla Società al calciatore, non era stata allegata alcuna copia della ricevuta liberatoria sopra menzionata, con conseguente impossibilità di visionarla e contestarla da parte del ricorrente. La Società ha cosi violato I'art. 25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. TORRECUSO CALCIO al pagamento in favore del sig. Angelo LOPETRONE della somma di
€ 3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lncl.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della
presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.