LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/A.S.D. SANTHIA’ CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/A.S.D. SANTHIA' CALCIO Con reclamo trasmesso tramite Racc. A.R. in data 12/11/2014 il sig. Francesco VISCOMI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. SANTHIA' CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 5.150,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.350,00. La Società, in data 24/11/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo tra l'altro che il calciatore nel mese di dicembre 2013, veniva trasferito ad altra Società di Serie "D" come effettivamente a risultato da accertamenti effettuati dalla Segreteria della C.A.E. e quindi di conseguenza l’accordo economico veniva a cessare di efficacia. Il legate del calciatore, in data 9/12/2014 faceva pervenire una memoria integrativa/errata corrige al ricorso, precisando che l’importo ricevuto era effettivamente di € 650,00, modificando la richiesta dell'importo dovuto dalla Società in € 2.350,00 (relativi al periodo 1/8/2014 - 30/11/2014). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. SANTHIA' CALCIO al pagamento in favore del sig. Francesco VISCOMI della somma di € 2.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare at Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.0.I.F.
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