LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16)RICORSO DEL CALCIATORE Filippo Di Maira/S.C. VALLEE AOSTE S.S.D.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
16)RICORSO DEL CALCIATORE Filippo Di Maira/S.C. VALLEE AOSTE S.S.D.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 18/08/2014 il sig. Filippo DI MAIRA si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C. VALLEE' D'AOSTE S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 8.700,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 5.220,00
richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 3.480,00. La Società in data 16/09/2014 faceva pervenire le proprie controdeduzioni al ricorso, omettendo di allegare alle stesse qualsiasi documentazione valida comprovante l'avvenuto pagamento del calciatore. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.C.VALLEE' D'AOSTE S.S.D. al pagamento in favore del sig. Filippo DI MAIRA della somma di € 3.480,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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