LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Alessio URSINI/A.S.D. CITTA’ DI GIULIANOVA 1924

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 21 RICORSO DEL CALCIATORE Alessio URSINI/A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924 Con reclamo, trasmesso tramite Racc. in data 21/01/2015 il sig. Alessio URSINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 3.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.200,00 relativamente ai mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2014. Si rileva preliminarmente pero, che al ricorso non a stata allegata la ricevuta in originale della Racc. A.R. contenente il ricorso inviata alla controparte e l'attestazione del versamento della tassa reclamo di € 100,00, giusto quanto previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile per violazione dell'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. il ricorso presentato dal Sig. Alessio URSINI nei confronti della Società A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924.
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