LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco LAEZZA/A.S.D. GLADIATOR 1924
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 205 del 24.03.2015
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco LAEZZA/A.S.D. GLADIATOR 1924
Con reclamo trasmesso tramite Racc. A.R. in data 16/10/2014 il sig. Francesco LAEZZA si
rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. GLADIATOR
1924 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 2.000,00 relativamente
alla Stagione Sportiva 2013/14. Precisando di aver percepito rate per € 200,00 richiedeva la
condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GLADIATOR 1924 al pagamento in favore del sig. Francesco LAEZZA della somma di €
1.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.