COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 26/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA CALCIO, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO RECLAMO ESITO GARA IN RELAZIONE ALL’INCONTRO COLOGNA CALCIO – ATLETICO MORRO D’ORO, DISPUTATA IL 07.2.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMZIONE (C.U. N° 45 DEL 19.2.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 26/3/2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. COLOGNA CALCIO, AVVERSO LA DELIBERA DEL G.S. DI RIGETTO RECLAMO ESITO GARA IN RELAZIONE ALL’INCONTRO COLOGNA CALCIO – ATLETICO MORRO D’ORO, DISPUTATA IL 07.2.15, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI PROMZIONE (C.U. N° 45 DEL 19.2.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Cologna Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., con le seguenti motivazioni: “Premesso:
- che nel ricorso del 13/2/15 la società Cologna Calcio ha chiesto al G.S. di riconoscere l'irregolare svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il punteggio di 2 a 3 a favore della società Atletico Morro D'Oro, e di infliggere a quest'ultima società la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17, comma 4 lettera b) del C.G.S.; - che in particolare il ricorrente riferisce quanto segue:
1)- il proprio portiere sig. Ambrosii Matteo è stato espulso al minuto 47º del 2º tempo per aver colpito, per legittima difesa, un sostenitore della squadra avversaria che aveva invaso il terreno di gioco;
2)- l'invasione di campo ha influito sul regolare svolgimento della gara perché ha impedito al giocatore Ambrosii di portare a termine l'incontro e perché la società Cologna Calcio non ha potuto sostituire il portiere espulso con il portiere di riserva, avendo già esaurito le tre sostituzioni;
3)- la soc. Atletico Morro D'Oro ha tratto vantaggio da quanto accaduto, avendo segnato la rete della vittoria subito dopo la sostituzione del portiere titolare della soc. Cologna Calcio con un giocatore di movimento"; - Osservato: -che dall'esame del referto arbitrale, fonte primaria di prova, non emergono elementi tali da far ritenere che il calciatore espulso abbia reagito ad una minaccia diretta da parte del tifoso della squadra ospite;
- che, pertanto, l'invasione di campo non ha influito in maniera diretta sul risultato finale, perché il gesto del giocatore Matteo Ambrosii che ha determinato il provvedimento di espulsione da parte dell'arbitro, non può essere considerato alla stregua di una reazione per legittima difesa, quanto piuttosto ad un fatto direttamente imputabile al giocatore stesso;
- considerato
che nel caso di specie ricorrono le condizioni per decidere la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, ai sensi dell'art. 17, comma 4 lett. a), del C.G.S.;
DELIBERA
1) di respingere il ricorso perché infondato;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo e cioè Cologna Calcio / Atletico Morro D'Oro 2 a 3;
3) di incamerare la tassa di reclamo”.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’ingiustizia della decisione impugnata, posto che nel C.U. n° 43, del 12.2.15 il G.S. aveva sanzionato la società Atletico Morro D’Oro con l’ammenda di € 400,00 perché al 47° del secondo tempo, un proprio sostenitore scavalcava la recinzione dell’impianto entrando in campo e provocando la reazione di un calciatore della squadra avversaria. Stante, quindi, l’indubbio danno subito sul campo per esclusiva responsabilità della squadra ospite, la società Cologna chiedeva infliggersi in danno della società Atletico Morro D’Oro la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio 3 – 0.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che, a seguito di una rete realizzata dalla squadra locale, un tifoso ospite scavalcava la recinzione nei pressi della bandierina del calcio d’angolo e, nell’occasione, il portiere della società appellante, che si trovava nei pressi perché esultava con i propri tifosi, raggiungeva il tifoso e lo colpiva con un calcio evidentemente non con l’intento di difendersi, bensì di offendere.
Alla luce di tale precisazioni, questa Corte non può che confermare il provvedimento adottato dal primo Giudice, tenuto conto che l’espulsione è stata conseguenza immediata e diretta del comportamento non regolamentare tenuto dal tesserato dell’A.S.D. Cologna Calcio. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura federale, così come richiesto dalla società appellante.
Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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