COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CUS POTENZA C/5 AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNI NICOLA PER N.6(SEI)GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.72 DEL 20/02/2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ CUS POTENZA C/5 AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BRUNI NICOLA PER N.6(SEI)GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.72 DEL 20/02/2015. Letto il reclamo proposto dalla società CUS POTENZA C/5 avverso la squalifica per n.6(SEI) giornate inflitte dal G.S. al calciatore Bruni Nicola e riportato sul CU n.72 del 20/02/2015; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto esplicita richiesta; Procedutosi all’audizione del D.G.; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità”; Ritenuto, alla stregua, di quanto precede, come dall’esame degli atti ufficiali di gara e dalla dinamica degli accadimenti portati al vaglio di questa Corte, possa evincersi, in ragione anche di quanto dal D.G. dichiarato, come il comportamento del ripetuto tesserato benché sconveniente ed irriguardoso, non fosse preordinatamente orientato a commettere violenza nei confronti dell’Arbitro, non essendo, del resto, dall’analisi del referto emersi elementi confermativi in tal senso; Ritenuto, da ultimo, come il “curriculum” sportivo del tesserato Bruni Nicola, testimoni una consolidata correttezza di comportamento valutabile quale attenuante ai fini di una mitigazione della sanzione. P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta, dispone la riduzione a numero 3(tre) giornate della squalifica inflitta al calciatore Bruni Nicola così come riportata in C.U. n. 72 del 20/02/2015; • dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;
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