COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 25 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.93 della Società A.S.D. NAPITIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.75 del 5.3.2015 (inibizione del dirigente VACATELLO Alberto fino al 3.4.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 25 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.93 della Società A.S.D. NAPITIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.75 del 5.3.2015 (inibizione del dirigente VACATELLO Alberto fino al 3.4.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; considerato che ai sensi dell’art.45,comma3,lett.b, del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche inflitte ai dirigenti inferiori ad un mese; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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