COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 25 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.95 della Società S.S. MANDATORICCESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 12.3.2015 (squalifica fino al 31.12.2015 del calciatore PUGLIESE Francesco quale capitano in luogo del responsabile dell’atto di violenza contro l’arbitro rimasto non identificato).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 25 MARZO 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
RECLAMO n.95 della Società S.S. MANDATORICCESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 12.3.2015 (squalifica fino al 31.12.2015 del calciatore PUGLIESE Francesco quale capitano in luogo del responsabile dell’atto di violenza contro l’arbitro rimasto non identificato).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; preso atto che la reclamante, pur invocando la non volontarietà del contatto e quindi contestando l’entità della squalifica, ha identificato il responsabile nel dirigente MANGONE Franco; P.Q.M. revoca la squalifica inflitta al capitano PUGLIESE Francesco e dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano per la decisione relativa al dirigente MANGONE Franco; dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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