COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 25 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.96 della Società A.C.D. CITTA’ AMANTEA 1927 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 12.3.2015 (ammenda € 500,00, squalifica dell’allenatore ACETO Antonio fino al 30.6.2015, squalifica del calciatore CALABRETTA Giovanni per SEI gare effettive, squalifica del calciatore GAGLIARDI Michele per TRE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 25 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.96 della Società A.C.D. CITTA’ AMANTEA 1927 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 12.3.2015 (ammenda € 500,00, squalifica dell’allenatore ACETO Antonio fino al 30.6.2015, squalifica del calciatore CALABRETTA Giovanni per SEI gare effettive, squalifica del calciatore GAGLIARDI Michele per TRE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA dal rapporto del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, e da quello dell’assistente arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che: a) l’allenatore della società reclamante, Aceto Antonio, durante la gara ha mantenuto un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale e degli Organi federali; si rifiutava di abbandonare il terreno di giuoco dopo l’allontanamento; mentre si trovava in tribuna ha continuato ad offendere uno degli assistenti arbitrali istigando i sostenitori della propria squadra a commettere atti di violenza; a fine gara ha rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti del predetto assistente e ha tentato di entrare, con forza, nello spogliatoio. Considerato il comportamento oltremodo censurabile siccome tenuto da un allenatore, la sanzione inflitta è congrua ed adeguata e già abbastanza contenuta. b)Il calciatore Calabretta Giovanni ha mantenuto, durante la gara, un comportamento offensivo nei confronti di un assistente e allo stesso, dopo l’espulsione, ha rivolto frasi ingiuriose e minacciose. Appare conforme a giustizia ridurre a cinque gare la sanzione inflitta. c) La sanzione inflitta al calciatore Gagliardi Michele, riconosciuto dall’arbitro come facente parte del gruppo che a fine primo tempo entrava in campo tenendo un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro, deve essere confermata così come deve essere confermata l’ammenda di € 500,00 inflitta alla società considerato il comportamento dei propri sostenitori che durante la gara hanno esploso mortaretti ed alcuni di essi, a fine primo tempo, sono entrati abusivamente in campo minacciando la terna arbitrale con un bastone. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce a CINQUE (5) le giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore CALABRETTA Giovanni; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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