COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 25.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 68 RECLAMO PROPOSTO DA CALC. PAGNOZZI TOBIA avverso squalifica al 7.3.2019 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 dell’11.3.2015 gara RUBIERESE – DUE G. COLLECCHIO del 7.3.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°37 del 25.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale CALCIO A CINQUE - SERIE C 2 68 RECLAMO PROPOSTO DA CALC. PAGNOZZI TOBIA avverso squalifica al 7.3.2019 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 dell'11.3.2015 gara RUBIERESE - DUE G. COLLECCHIO del 7.3.2015 Il calc. PAGNOZZI LUCA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo di non avere mai rivolto all'arbitro frasi minacciose o ingiuriose, ma solo una frase ironica. "E' vero invece che, dopo la notifica della espulsione, con le mani ho lanciato il pallone verso il direttore di gara, colpendolo involontariamente sul viso, ma è altresì vero che non c'è stata assolutamente alcuna fuoriuscita di sangue" "L'arbitro può avere avuto un attimo di smarrimento per il mio gesto, che rimane sbagliato e assolutamente da censurare, ma non mi capacito, visto che si è trattato solo di un episodio isolato, di come non abbia potuto portare a termine la gara, recando così danno anche alla mia squadra ed alla mia società". Chiede una consistente riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. PAGNOZZI, espulso per avergli rivolto frasi offensive e dubitative sulla imparzialità di conduzione della gara, dopo la comunicazione del provvedimento, da una distanza di non più di 2 metri, raccolto il pallone dalla rete, con le mani, glielo lanciava volontariamente addosso, colpendolo al naso, procurandogli forte dolore che lo costringeva a sospendere la gara, indirizzandogli nel contempo frasi ingiuriose e minacciose. Raggiunto lo spogliatoio l'arbitro si accorgeva che gli uscivano grumi di sangue dal naso e successivamente, perdurando il dolore, si recava al pronto soccorso del Policlinico di Modena, ove gli veniva diagnosticato e certificato "trauma ossa nasali con infrazione"; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 7.3.2019 del calc. PAGNOZZI LUCA. Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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