COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 del 19.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Nevio FERRARI.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 96 del 19.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO del sig. PROCURATORE FEDERALE a carico del sig. Nevio FERRARI. Con raccomandata dd. 11.12.2014 (proc. 4248/1171pf 13-14/GT/dl) ritualmente inviata agli interessati il Procuratore Federale Aggiunto deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del C.G.S.: il sig. Nevio FERRARI già consigliere e responsabile del S.G. della Società Alabarda Calcio per avere “dopo le dimissioni rassegnate dal suddetto sodalizio sportivo a far data dal 17.3.2014, indebitamente contattato, direttamente o per il tramite dei rispettivi genitori alcuni giovani calciatori ancora legati da regolare vincolo di tesseramento alla ASD Alabarda Calcio di Trieste, allo scopo di convincerli ad aderire alla costituenda Società sportiva denominata “Fuoricentro”, in seno alla quale avrebbe dovuto assumere un ruolo dirigenziale” Da ciò si ipotizzava la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità sportiva sanciti dall’art. 1 (ora 1/bis) del C.G.S. Il dibattimento. Convocate ritualmente le parti, alla riunione fissata per il 26.2.2015 dinnanzi al T.F.T. FVG comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, ed il sig. Spartaco Ventura giusta delega conferita dal sig. FERRARI, il quale nulla eccepiva rispetto alle contestazioni mosse dalla Procura Federale, richiedeva però di non definire la posizione con istanza ex art. 23 C.G.S. rimettendosi alla decisione della Corte Sportiva Territoriale. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale, ritenuto sussistere l’addebito contestato, ha formulato richiesta di inibizione di mesi quattro a carico del sig. Nevio FERRARI. Il rappresentante del sig. FERRARI si rimetteva alla decisione del Tribunale Federale Territoriale. La motivazione: Il deferimento trae origine dall’attività di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della trasmissione di una missiva inviata dalla Vice Presidente dell’ASD Alabarda Calcio, che lamentava il fatto che il sig. FERRARI, già Consigliere e Responsabile del Settore Giovanile dell’ASD Alabarda Calcio Trieste dimessosi in data 17 marzo 2014, aveva successivamente svolto dal mese di maggio del 2014 attività di proselitismo e scouting contattando, sia telefonicamente che personalmente, i genitori di alcuni giovani calciatori, nonché alcuni giovani calciatori medesimi tesserati per l’ASD Alabarda Calcio, al fine di convincerli a praticare attività sportiva presso altre società non espressamente indicate per la stagione sportiva 2014/2015. A conferma di ciò, oltre ad alcune testimonianze dirette da parte degli stessi giovani calciatori e dei genitori dei medesimi, anche l’ammissione esplicita del signor Nevio FERRARI il quale, nel corso dell’audizione svolta innanzi ai rappresentanti della Procura Federale, confermava di aver contattato nel mese di giugno del 2014 circa sette/otto giocatori tesserati dall’ASD Alabarda Calcio invitandoli a sposare un nuovo progetto sportivo di altra società di puro settore giovanile che avrebbe dovuto denominarsi “Fuoricentro”, in atto non operante in ambito F.I.G.C. Che successivamente riteneva di non aderire più a tale progetto. Per consolidata valutazione di questo Tribunale (già anche quale Commissione Disciplinare) l’indebito contatto dei giovani calciatori cd. “proselitismo” in virtù di pregressi rapporti avuti quale dirigente di una società, risulta essere un comportamento di particolare gravità, posto che esso si presenta in termini subdoli e che di fatto crea indubbie difficoltà soprattutto alle società minori. Ad ulteriore aggravamento della posizione del sig. FERRARI (come peraltro evidenziato anche nella relazione della Procura Federale) si pone il comportamento “singolare e contraddittorio” tenuto nel corso dell’audizione del medesimo nell’agosto del 2014 il quale da un lato confermava di aver avuto contatti telefonici ovvero di aver incontrato nel giugno del medesimo anno (solo due mesi primaS) i genitori di alcuni giovani calciatori (sette/otto) che sapeva, anche in virtù del proprio ruolo dirigenziale, essere già tesserati per l’ASD Alabarda Calcio, ma di non ricordarsi (solo due mesi dopoS) i nominativi degli stessi calciatori contattati. Da ciò, il TFT ritiene che la richiesta sanzionatoria avanzata dal Sostituto Procuratore Federale, non sia congrua, ma vada aggravata. La sanzione congrua rispetto ai fatti contestati ed alle circostanze che li connotano risulta essere pertanto quella indicata in dispositivo. P.Q.M. Il T.F.T.– FVG così decide: - Ritenuta sussistere la responsabilità del sig. Nevio FERRARI relativamente ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di MESI 6 (SEI); Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., il T.F.T. FVG manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale all’interessato.
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