COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. SANTAMARIA (Campionato Prima Categoria – Gir. B) in merito alle seguenti sanzioni: a) ammenda di € 200,00 b) inibizione fino al 26.03.2015 al proprio dirigente sig. PAIARO Odillo; c) squalifica del calciatore COSSA Stefano per 4 giornate di gara (in C.U. n. 88 dd. 26.02.2015).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 99 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO dell’ A.S.D. SANTAMARIA (Campionato Prima Categoria – Gir. B) in merito alle seguenti sanzioni: a) ammenda di € 200,00 b) inibizione fino al 26.03.2015 al proprio dirigente sig. PAIARO Odillo; c) squalifica del calciatore COSSA Stefano per 4 giornate di gara (in C.U. n. 88 dd. 26.02.2015). Con tempestivo reclamo l’A.S.D. SANTAMARIA ha impugnato i seguenti provvedimenti adottati dal G.S.T. e pubblicatI sul C.U. n° 88 dd 26.02.2015: a) ammenda di € 200,00 per la A.S.D. SANTAMARIA, “ai sensi degli artt. 18, punto 1, lett. b), 4, punto 3 e 21, punto 1 CGS, in quanto, un proprio sostenitore durante la gara rivolgeva all'arbitro delle espressioni gravemente ingiuriose (responsabilità oggettiva – recidiva)”; b) inibizione a svolgere ogni attività fino al 26.03.2015 al dirigente sig. PAIARO Odillo “ai sensi dell'art. 19, punto 1), lett. h) CGS in quanto, allontanato dal terreno di gioco per avere protestato nei confronti dell'arbitro, successivamente al provvedimento rivolgeva allo stesso degli epiteti gravemente irriguardosi”; c) squalifica per quattro gare effettive per il calciatore COSSA Stefano “ai sensi dell'art. 19, punto 1, let. f) CGS, in quanto, espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione, nell'occasione il calciatore tirava per la maglia l'arbitro proferendo verso lo stesso espressioni gravemente ingiuriose”. Fatti avvenuti il 22.02.2015 nel corso della gara A.S.D. RIVE D'ARCANO - A.S.D. SANTAMARIA, valevole per il Campionato di Prima Categoria, girone B. Ha contestato la società reclamante, nella sua articolata memoria difensiva, che i fatti si siano svolti secondo le risultanze del referto arbitrale, offrendo una diversa ricostruzione degli stessi. Specificamente, quanto alla sanzione dell'ammenda, la reclamante ha negato che un proprio sostenitore abbia proferito espressioni ingiuriose nei confronti del direttore di gara; quanto alla inibizione del proprio dirigente, ha asserito che questi non aveva protestato nei confronti dell'Arbitro (riconoscendo tuttavia che il PAIARO, una volta espulso, aveva riferito le frasi ingiuriose riportate a referto); quanto infine alla squalifica del COSSA, la reclamante sostiene che, diversamente da quanto indicato dal GST, il calciatore non era stato espulso per doppia ammonizione. Ciò esposto la reclamante ha concluso chiedendo l'annullamento della sanzione dell'ammenda e la riduzione della squalifica del COSSA, formulando istanza di audizione. Occorre precisare che la reclamante non ha formulato precise conclusioni in merito alla inibizione inflitta al proprio dirigente ma, dal tenore complessivo dell'atto, è emersa in modo chiaro la volontà della società di chiedere una riduzione della sanzione Alla riunione del 12.02.2015 è stato udito il sig. Nin Fabrizio, Presidente della reclamante, il quale ha maggiormente argomentato la motivazione del reclamo, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi formulate. Ciò premesso, a giudizio di questa Corte il reclamo è infondato, per i motivi di seguito esposti. I fatti posti a base dei provvedimenti disciplinari non possono essere contestati sulla base di una ricostruzione degli stessi difforme da quella riportata dall’Arbitro a referto, posto che, ai sensi dell’art. 35 CGS, “i rapporti dell’arbitro (...) e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. La sanzione dell’ammenda e della inibizione del sig. PAIARO, di conseguenza, non potranno che essere confermate, essendosi la reclamante limitata ad una mera negazione delle condotte che hanno dato origine ai predetti provvedimenti disciplinari. L’unico punto da valorizzare del reclamo, pertanto, è quello relativo alla sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al COSSA. Il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 88 dd. 26.02.2015 riporta che il COSSA era stato espulso per doppia ammonizione: trattasi effettivamente (come evidenziato dalla reclamante) di un errore, posto che dal referto di gara risulta inequivocabilmente che il calciatore aveva subito una espulsione diretta a causa di una condotta gravemente irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro. Tale errore, tuttavia, non è idoneo ad incidere sulla quantificazione della sanzione, che appare proporzionata rispetto alla gravità dei fatti. La condotta contestata al calciatore rientra infatti nella fattispecie sanzionatoria disciplinata dall'art.19, punto 4, let. a) CGS, che punisce con la sanzione minima della squalifica per due gare i calciatori colpevoli di condotte irriguardose ovvero ingiuriose nei confronti degli ufficiali di gara. Tale sanzione, nel caso di specie, non è applicabile nel suo minimo edittale, posto che il COSSA non solo ha proferito frasi gravemente ingiuriose nei confronti del direttore di gara, ma ha anche cercato con quest'ultimo un contatto fisico, tirandolo per la maglia. La sanzione irrogata dal G.S.T. appare pertanto meritevole di conferma. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale F.V.G. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.
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