COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA AL CALCIATORE CILLO DAVIDE FINO AL 30.04.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 26.02.2015 (GARA: JUNIOR PORTUENSE – CASAL LUMBROSO DEL 21.02.2015 – Campionato Prima Ctg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR PORTUENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA AL CALCIATORE CILLO DAVIDE FINO AL 30.04.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 176 DEL 26.02.2015 (GARA: JUNIOR PORTUENSE - CASAL LUMBROSO DEL 21.02.2015 – Campionato Prima Ctg.) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del calciatore Cillo Davide, assumendo che il proprio tesserato non abbia rivolto espressioni minacciose verso l’arbitro, limitandosi a protestare al più irriguardosamente senza alcuna aggressione, e che non avrebbe colpito la porta dello spogliatoio arbitrale; sentita la società reclamante; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto il comportamento del calciatore Cillo Davide; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”; rilevato che la squalifica a carico del calciatore Cillo Davide per l’invasivo comportamento di offese e minacce nei confronti dell’arbitro, seppur censurabile e grave, debba essere ricondotta alla misura dei consolidati parametri utilizzati per casi analoghi a quello in esame. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Cillo Davide dal 30.04.2015 al 15.04.2015. La tassa reclamo va restituita.
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