COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA PRIORA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TANZI GIANNI FINO AL 30.06.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 175 DEL 25.02.2015 (GARA: ROCCA PRIORA – MONTESPACCATO DEL 22.02.2015 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA PRIORA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TANZI GIANNI FINO AL 30.06.2015 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 175 DEL 25.02.2015 (GARA: ROCCA PRIORA - MONTESPACCATO DEL 22.02.2015 – Campionato Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione della sanzione a carico del dirigente Tanzi Gianni, assumendo che il proprio tesserato non abbia rivolto espressioni minacciose verso la terna arbitrale, limitandosi a protestare e che non avrebbe colpito con la porta dello spogliatoio l’assistente dell’arbitro, trattandosi di una mera casualità; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara e il suo assistente hanno dettagliatamente e precisamente descritto il gravissimo comportamento – ingiurioso, minaccioso e violento – del dirigente Tanzi Gianni; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la condotta del dirigente Tanzi Gianni è stata sanzionata adeguatamente in prima istanza. C.U. 202/5 Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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