COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’A.S.D MONTELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE LUBIRATI YURI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 DEL 26.02.15 (GARA: MONTELLO CALCIO – ATLETICO BAINSIZZA DEL 22.02.15 – Campionato Prima Ctg)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202 /LND del 20/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELL’A.S.D MONTELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE LUBIRATI YURI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.176 DEL 26.02.15 (GARA: MONTELLO CALCIO - ATLETICO BAINSIZZA DEL 22.02.15 - Campionato Prima Ctg) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. N. 193 del 13.3.2015 IL Tribunale Federale, visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva: Il referto arbitrale riferisce di gesti osceni posti in essere, a fine gara, dal calciatore Lubirati sotto la tribuna che ospitava i sostenitori della squadra avversaria. Da tale gesto ne sono conseguiti capannelli dentro e fuori il recinto di gioco che, pur senza degenerare, inducevano l’arbitro ad evitare di sanzionare nell’immediato il calciatore che veniva espulso, come comunicato ai capitani prima di rientrare nello spogliatoio. Sulla scorta della documentazione in atti deve ritenersi accertata la responsabilità del calciatore sanzionato per i fatti contestati ed equa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, questo Collegio DELIBERA di rigettare il reclamo e confermare la sanzione delle tre giornate di squalifica. La tassa reclamo va trattenuta.
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