COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 19 febbraio 2015 a carico di: 1. TAROCCO Fausto, Presidente della ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO, per rispondere della violazione di cui all’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 94 ter, comma XIII NOIF, e dell’Art. 8, comma 9 CGS, per non aver pagato all’allenatore, sig. Francesco Caprini (vertenza n. 66/34), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; 2. la società ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma 1 del CGS, in relazione al comportato ascritto al proprio presidente.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale del 19 febbraio 2015 a carico di: 1. TAROCCO Fausto, Presidente della ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO, per rispondere della violazione di cui all'Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'Art. 94 ter, comma XIII NOIF, e dell'Art. 8, comma 9 CGS, per non aver pagato all'allenatore, sig. Francesco Caprini (vertenza n. 66/34), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; 2. la società ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del CGS, in relazione al comportato ascritto al proprio presidente. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL rilevato che nessuno è comparso per i deferiti all'udienza del 19 marzo 2015 e che il sig. Fausto Tarocco ha depositato in data 176 marzo breve nota difensiva; preso atto che il Rappresentante della Procura Federale, in ordine alle violazioni ed ai comportamenti contestati nell'atto di deferimento ha chiesto di comminare le seguenti sanzioni: a TAROCCO Fausto l'inibizione di mesi sei; alla ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO, un punto di penalizzazione da scontarsi in caso di nuova iscrizione presso i campionati della FICG ed Euro 750,00 di ammenda; OSSERVA Il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti. Infatti, come indicato nell'atto di deferimento, la società ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO non ha ottemperato al provvedimento reso dal Collegio Arbitrale in data 21 giungo 2014 in forza del quale la ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO veniva condannata a corrispondere all'allenatore, sig. Francesco Caprini, la somma di Euro 2.510,00, nel termine di 30 giorni previsto dall'Art. 94, ter, comma XIII NOIF. Ne consegue che nei confronti dei deferiti devono trovare applicazione le sanzioni previste dall'Art. 8 del CGS, tenendo altresì presente che sussistono comportamenti analoghi da parte degli stessi, già sanzionati da Questo Tribunale. Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale, accertata e dichiarata la violazione del disposto di cui all'Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'Art. 94 ter, comma XIII NOIF, e dell'Art. 8, comma 9 CGS,da parte del deferito TAROCCO Fausto, visto l'Art. 8 comma 9, CGS, COMMINA al sig. TAROCCO Fausto l'inibizione di mesi sei ed alla società ASD GIOVANI CASTEISANGIORGIO, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'Art. 4, comma 1, CGS, l'ammenda di Euro 500,00 ed un punto di penalizzazione da scontarsi in caso di nuova iscrizione presso i campionati della FICG. Manda alla segretaria di comunicare direttamente ai deferiti il presente provvedimento, nonché di disporne la pubblicazione sul comunicato ufficiale.
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