COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS VOLANTES O.S.A. Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 08-03-2015 tra Volantes Osa / Calcio Carugate 87 C.U. n. 33 della delegazione di Milano datato 12-03-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società GS VOLANTES O.S.A. Camp. 2° Categoria Gir. P Gara del 08-03-2015 tra Volantes Osa / Calcio Carugate 87 C.U. n. 33 della delegazione di Milano datato 12-03-2015 La società GS VOLANTES O.SA. ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato per 5 giornate il calciatore Luca RANDAZZO, in quanto lo stesso, pur avendo effettuato un grave fallo avrebbe subito un assalto da parte di alcuni giocatori della squadra avversaria che erano in panchina e sono entrati in campo.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che il reclamo non può trovare accoglimento. Dal referto arbitrale, che si ricorda essere fonte privilegiata di prova, è emerso in modo inequivocabile che il calciatore RANDAZZO compiva un grave fallo di gioco, colpendo un avversario al polpaccio provocandogli un'evidente ferita. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della tassa.
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