COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD US DAIRAGHESE Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 07.03.2015 tra AS Calcio Ossona / ASD US Dairaghese C.U. n. 33 della Delegazione di Legnano datato 12.03.2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD US DAIRAGHESE Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 07.03.2015 tra AS Calcio Ossona / ASD US Dairaghese C.U. n. 33 della Delegazione di Legnano datato 12.03.2015 La società ASD US DAIRAGHESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il sig. GARGHETTI Alessandro fino al 02.04.2015 e ha squalificato l'assistente dell'arbitro FACCHETTI Fabio fino al 06.05.2015, per comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, lamentando che i propri tesserati non avrebbero mantenuto i comportamenti contestati e sanzionati.La Corte di Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimenti, osserva : l'impugnazione della sanzione relativa al sig. GARGHETTI Alessandro è da ritenersi inammissibile, stante il fatto che non possono essere impugnate i provvedimenti di inibizione fino ad un mese (art. 45 comma 3 CGS). Quanto alla posizione dell'assistente dell'arbitro FACCHETTI Fabio, dal rapporto di gara emerge che il medesimo abbia apostrofato il direttore di gara con espressioni offensive e minacciose. Stante i criteri adottati da questa Corte, si ritiene tuttavia di dover seppur lievemente mitigare la sanzione comminata. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA L'INAMMISSIBILITA' del reclamo relativamente alla posizione del sig. GARGHETTI Alessandro RIDUCE la sanzione comminata al sig. FACCHETTI Fabio fino al 13.04.2015 Dispone l'accredito della relativa tassa.
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