COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SPD FRANCO SCARIONI Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 07-03-2015 tra Real Crescenzago / Franco Scarioni C.U. n. 32 della Delegazione di Milano datato 05-03-2015

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 26/03/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società SPD FRANCO SCARIONI Camp. Giovanissimi Prov. Gir. B Gara del 07-03-2015 tra Real Crescenzago / Franco Scarioni C.U. n. 32 della Delegazione di Milano datato 05-03-2015 La Società SPD FRANCO SCARIONI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha comminato la squalifica dall'allenatore FACCHINETTI Luca sino al 30.04.2015 e la squalifica al calciatore GARIBOLDI Matteo Angelo sino al 31.10.2015, lamentando che il GARIBOLDI non aveva colpito l'arbitro con uno sputo, mentre il FACCHINETTI .non era stato l'autore dei comportamenti ascritti.La Corte Territoriale d'Appello, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita dalla reclamante osserva : dal rapporto arbitrale, risulta invece inequivocabilmente che il FACCHINETTI non si era recato negli spogliatoi per compiere le attività burocratiche, bensì un altro dirigente accompagnatore,L'arbitro sentito a chiarimenti da Questa Corte non è riuscito a chiarire completamente come mai lo spunto avesse colpito assieme coscia e ginocchio nello stesso momento.Alla luce di ciò, la sanzione comminata al FACCHINETTI merita di essere annullata, mentre quella comminata al GARIBOLDI mitigata.Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva Territoriale d'Appello, in parziale riforma del provvedimento impugnato RIDUCE la squalifica comminata al calciatore GARIBOLDI Matteo Angelo 30.04.2015 ed annulla la sanzione comminata al sig. FACCHINETTI Luca demandando al Giudice Sportivo ogni provvedimento in merito al comportamento ascritto al sig. FACCHINETTI.Dispone l'accredito della relativa tassa se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it