COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso proposto dalla Società LESNA GOLD CALCIO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 39 del 12/03/2015 – Delegazione Provinciale di Torino – gara S.ROSTA – LESNA GOLD del 07/03/2015 – Campionato Juniores
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 19.03.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
a) Ricorso proposto dalla Società LESNA GOLD CALCIO avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo di cui al comunicato n. 39 del 12/03/2015 – Delegazione Provinciale di Torino – gara S.ROSTA – LESNA GOLD del 07/03/2015 – Campionato Juniores Con ricorso tempestivamente presentato, la Società ASD LESNA GOLD CALCIO ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo in relazione all’incontro in oggetto, con il quale venivano comminate le sanzioni disciplinari, tra le quali la gara persa, conseguenti alla irregolarità della posizione del giocatore Ragolia Loris, schierato dalla Società ricorrente nonostante non fosse regolarmente tesserato per la medesima. La ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo evidenziando come il giocatore Ragolia fosse invece regolarmente tesserato con vincolo pluriennale con lo status di giovane dilettante, con pratica di tesseramento avente n. 2010505, formalizzata in data 18 settembre 2013. Richiesto di fornire gli opportuni chiarimenti, l’Ufficio tesseramenti ha precisato che la richiesta di tesseramento del giocatore Ragolia Loris era stata sì presentata ma subito sospesa in quanto priva della firma di uno dei genitori del calciatore, senza che in seguito pervenisse integrazione da parte della Società interessata. La pratica di tesseramento, pertanto, era stata annullata. Risulta, quindi, accertata l’irregolarità della posizione del giocatore Ragolia che all’atto dello svolgimento della gara in oggetto non risultava tesserato per la società Lesna. Ciò considerato la Commissione Disciplinare r i g e t t a il ricorso proposto dalla A.S.D. LESNA GOLD CALCIO, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata.
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