COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. CIRIE’ CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 60 del 12/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara CITTA’ DI BAVENO – CIRIE’ CALCIO disputata l’ 8/03/15 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Reclamo proposto dalla A.S.D. CIRIE’ CALCIO avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo contenuti nel C.U. N° 60 del 12/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara CITTA’ DI BAVENO – CIRIE’ CALCIO disputata l’ 8/03/15 nell’ambito del Campionato Allievi Regionali – Girone B PREMESSO che, in relazione alla gara CITTA’ DI BAVENO – CIRIE’ CALCIO, disputata l’ 8/03/15 e relativa al Girone B del Campionato Allievi Regionali, il Giudice Sportivo, preso atto che la gara suddetta non è stata portata a termine per il rifiuto della A.S.D. CIRIE’ CALCIO a proseguire l’incontro dopo una interruzione di gioco avvenuta al 41° del secondo tempo, ha adottato i seguenti provvedimenti: 1. di assegnare gara persa alla A.S.D. CIRIE’ CALCIO con il risultato, a favore della società avversaria, acquisito sul campo prima dell’interruzione, di 4 – 1; 2. di disporre la penalizzazione di un punto in classifica per il CIRIE’ CALCIO; 3. di comminare alla stessa società l’ammenda di € 150,00; 4. di inibire fino al 10/04/2015 il dirigente responsabile PALOMBO Antonio per non essersi opposto alla decisione dell’allenatore di ritirare la squadra; 5. di squalificare fino al 15/05/2015 l’allenatore DE VITA Davide per aver ordinato ai propri giocatori di abbandonare il terreno di gioco e rinunciare a terminare la partita; 6. di squalificare per due gare il giocatore D’AURIA Arcangelo perché, nella sua qualità di capitano, si mostrava solidale con il proprio allenatore e non aderiva all’invito dell’arbitro a convincere i propri compagni a rientrare in campo. Avverso tale delibera, propone ora tempestivo reclamo, inviato a mezzo fax in data 12/03/15, la A.S.D. CIRIE’ CALCIO, che contesta tutte le sanzioni adottate, specificando che non vi è stata da parte loro alcuna volontà di abbandonare il campo per rinunciare alla prosecuzione della gara, ma si è trattato semplicemente di un momento di raccoglimento della squadra nei pressi della panchina, situazione che ha indotto l’arbitro ad equivocare sulle reali intenzioni della squadra. Il direttore di gara nel suo minuzioso e circostanziato supplemento di rapporto riferisce che l’allenatore del CIRIE’, entrato indebitamente in campo, invitava esplicitamente i suoi atleti a lasciare il terreno di gioco e a non continuare la partita. Dopo aver inutilmente cercato di convincere il capitano a fare opera di persuasione nei confronti dei propri compagni per terminare l’incontro, dopo aver anche atteso inutilmente per due minuti, provvedeva a fischiare la fine della gara per abbandono del campo da parte del CIRIE’ CALCIO. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevata e dichiarata la inammissibilità della parte del ricorso che riguarda la inibizione fino al 10/04/2015 per il dirigente PALOMBO Antonio, per il disposto di cui all’art.45, comma 3, lettera b) del C.G.S., e la squalifica per due gare per il giocatore D’AURIA Arcangelo, per il disposto di cui all’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S.; ritenuto che fra le due versioni dei fatti occorre dare maggior credito a quanto riferito dall’arbitro nel suo rapporto di gara, che, si rammenta, costituisce fonte primaria di prova per gli accadimenti verificatisi durante lo svolgimento delle gare; considerato, quindi, che non si riscontrano motivi idonei che consentano una diversa valutazione dei fatti che hanno causato la interruzione della partita e che hanno provocato grave nocumento sotto l’aspetto pedagogico, che dovrebbe sempre essere tenuto presente durante lo svolgimento del campionato di cui trattasi; DELIBERA di respingere il reclamo e, conseguentemente, di confermare in toto le sanzioni disposte dal Giudice Sportivo come riportate nel C.U. N° 60 del 12/03/15, disponendo, inoltre, l’addebito della tassa reclamo che non risulta versata dalla società reclamante.
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