COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della società A.S.D. NONE FC avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 61 del 13.3.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara NONE FC – SAN PAOLO SOLBRITO disputata in data 11.3.2015, Coppa Piemonte e Valle d’Aosta.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 62 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale a) Ricorso della società A.S.D. NONE FC avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 61 del 13.3.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, in relazione alla gara NONE FC – SAN PAOLO SOLBRITO disputata in data 11.3.2015, Coppa Piemonte e Valle d'Aosta. Con ricorso inviato in data 13.3.2015 la Società NONE FC si pone in contrasto col provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile, per violazione della disciplina sull'abbreviazione dei termini, il proprio preannuncio di reclamo in relazione alla regolarità della gara indicata in oggetto. Va precisato che il contenuto dell'atto, pur indirizzato a questa Corte Sportiva (già Commissione Disciplinare), si riduce nell'esporre le ragioni che avevano giustificato l'inoltro dell'avviso al Giudice Sportivo consistenti nel segnalare l'irregolare partecipazione alla gara, nelle file del SAN PAOLO SOLBRITO, del giocatore TARTAGLIA Filippo in quanto squalificato nel turno precedente e nel chiedere l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.G.S. Al ricevimento del preannuncio di reclamo, il Giudice di primo grado, rilevato che, in relazione alle gare di Coppa Piemonte e Valle d'Aosta, deve essere osservata la disciplina sull'abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli Organi di giustizia sportiva prevista con delibera FIGC n° 154/A del 27.5.2014 riportata in C.U. n. 78 del 29.5.2014, del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, atteso che non solo il preannuncio era pervenuto oltre il termine massimo ivi previsto ma l'atto non era accompagnato dal reclamo, ha dichiarato inammissibile l'unico atto ricevuto. Non è chiaro, dunque, se la società NONE FC intenda dare ulteriore corso al reclamo preannunciato avverso la regolarità della gara presentando l'atto nei termini ordinari previsti dal C.G.S., non essendosi ancora avveduta del fatto che il Giudice Sportivo aveva già dichiarato inammissibile il preannuncio, ovvero reclamare avverso detto provvedimento. Nell'un caso e nell'altro va confermata la decisione del Giudice Sportivo che, correttamente, non è entrato nel merito della questione in ossequio alla regola riportata nel proprio provvedimento. L'unica differenza riguarda l'addebitabilità della tassa di reclamo possibile solo nel caso di vera e propria impugnazione e non in presenza di atti al seguito. L'incertezza in tal senso è corroborata sia dalla frase di esordio dell'atto: “in seguito al preannuncio di ricorso inviato in data 12 c.m. ...”, sia dalla spedizione del ricorso nella medesima data di pubblicazione del C.U. e pertanto si ritiene di non disporre alcun addebito a carico del NONE FC Per questi motivi la Corte Sportiva d’Appello, RIGETTA il reclamo della società NONE FC senza addebitarne la relativa tassa che non risulta versata.
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