COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale B) Ricorso della Unione Sportiva GIOVENTÙ RODALLESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 60 del 12.03.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara GIOVENTÙ RODALLESE – AGLIÈ disputata in data 05.03.2015, Campionato Prima categoria girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 64 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale B) Ricorso della Unione Sportiva GIOVENTÙ RODALLESE avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 60 del 12.03.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara GIOVENTÙ RODALLESE - AGLIÈ disputata in data 05.03.2015, Campionato Prima categoria girone C Con ricorso inviato in data 14.03.2015, la Società U.S. GIOVENTÙ RODALLESE si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato il proprio allenatore PRAGO Vincenzo con la squalifica fino al 30.05.2015 (per essere entrato indebitamente in campo, aver spintonato il direttore di gara e contribuito con il suo comportamento alla sospensione anticipata della gara), provvedimento che ha altresì sanzionato la società ricorrente con l’ammenda di euro 300 per responsabilità oggettiva a fronte di condotte poste in essere da propri sostenitori e tesserati. La Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica e dell’ammenda. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. La società ricorrente ammette nella sostanza la veridicità di quanto riportato nel referto arbitrale e si limita a negare che la gara si sia svolta “in un clima di grande tensione”. Il ricorso illustra aspetti marginali e non porta elementi idonei a porre in dubbio la valutazione operata dal direttore di gara. Costui ha analiticamente indicato e descritto le condotte e le circostanze oggettive che la hanno portato a sospendere la gara. E la disamina del direttore di gara ben pone in evidenza le responsabilità tanto dell’allenatore Prago Vincenzo quanto della società a titolo di responsabilità oggettiva. Molteplici, reiterati e gravi gli episodi. La sanzione, correttamente indicata dal giudice sportivo, appare proporzionata ed adeguata e deve pertanto essere confermata. Per tali motivi si RESPINGE il reclamo della società Unione Sportiva Gioventù Rodallese, con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.
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