COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 19 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. UGENTO CALCIO – U.S. LORENZO MARIANO del 18/1/2015 (Reclamo della A.S.D. UGENTO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 in data 19/2/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 19 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. UGENTO CALCIO – U.S. LORENZO MARIANO del 18/1/2015 (Reclamo della A.S.D. UGENTO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 in data 19/2/2015 del Comitato Regionale Puglia). (Reclamo della U.S. LORENZO MARIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara e ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 54 in data 19/2/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - uditi i rappresentanti delle ricorrenti; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - lette le controdeduzioni inviate dalla società A.S.D. UGENTO CALCIO in data 23/2/2015; - ritenuta l’opportunità di procedere alla riunione dei due procedimenti attesa l’evidente identità soggettiva e oggettiva di entrambi i reclami; - rilevato che entrambe le reclamanti hanno richiesto in via principale e/o subordinata la ripetizione della gara nel presupposto che ricorra una circostanza eccezionale che autorizzi tale ripetizione, la richiesta però non ha fondamento e va pertanto respinta. Infatti non può ritenersi “circostanza eccezionale” (ai sensi dell’art. 17 n. 4 Codice di Giustizia Sportiva) la mancata prova di addebiti specifici ad una sola delle due squadre relativa per gli incidenti verificatisi che hanno indotto l’arbitro a sospendere definitivamente la gara (ancorché in diversa misura), dal momento che a tali eventi hanno partecipato in maniera indifferenziata i sostenitori di entrambe le società a prescindere quindi quale dei due gruppi abbia dato inizio agli atti provocatori costringendo l’altro gruppo a comportamenti difensivi. È infatti principio pacifico che, una volta accertati i motivi per i quali si è verificato in campo uno scontro tra tifosi di entrambe le squadre è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; se infatti l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio fra giocatori ma in un vero e proprio scontro fra sostenitori di entrambe le squadre, la responsabilità di questi fatti antisportivi va individuata nella mera partecipazione e non già solo nella originaria provocazione. - La richiesta di ripetizione della gara va quindi respinta così come va respinta la revoca del provvedimento disposto dal Primo Giudice a carico di entrambe le ricorrenti. - Per quanto riguarda l’ammenda di € 500,00 inflitta dal Primo Giudice a entrambe le società reclamanti, ritiene questa Corte Sportiva di Appello Territoriale che esse possono essere entrambe ridotte ad € 200,00 ritenendo che la punizione della perdita della gara inflitta dal Primo Giudice, che va condivisa e confermata, costituisca con l’ammenda ridotta una adeguata punizione per i fatti antisportivi occorsi. P.Q.M. DELIBERA - ridursi a € 200,00 l’ammenda inflitta sia alla società A.S.D. UGENTO CALCIO sia alla società U.S. LORENZO MARIANO, confermarsi nel resto le impugnate decisioni: - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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