COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 19 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – U.S.D. PEZZE del 22/2/2015 (Reclamo della U.S.D. PEZZE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400.00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 26/2/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 19 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO – U.S.D. PEZZE del 22/2/2015 (Reclamo della U.S.D. PEZZE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 400.00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 in data 26/2/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti - nell’assenza della società reclamante benché regolarmente convocata; - ritenuto che sulla base del rapporto arbitrale la presenza di persona non autorizzata che sostava dinnanzi allo spogliatoio dell’arbitro al termine della gara può essere adeguatamente punita con la sanzione dell’ammenda di € 200.00 così accogliendo solo parzialmente il reclamo proposto dalla società U.S.D. PEZZE. P.Q.M. DELIBERA - ridursi a € 200.00 l’ammenda inflitta alla società U.S.D. PEZZE; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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