COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 19 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: A.S.D. FOOTBALLITE ADELFIA – A.S.D. CASSANO ACCADEMY del 1/2/2015 (Reclamo della A.S.D. FOOTBALLITE ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori D’AMBROSIO Domenico e RUGGIERI Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 in data 5/2/2015 della Delegazione Provinciale Bari).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 19 Marzo 2015
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
GARA: A.S.D. FOOTBALLITE ADELFIA – A.S.D. CASSANO ACCADEMY del 1/2/2015 (Reclamo della A.S.D. FOOTBALLITE ADELFIA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori D’AMBROSIO Domenico e RUGGIERI Francesco di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 in data 5/2/2015 della Delegazione Provinciale Bari). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; - rilevato che sulla scorta degli accertamenti eseguiti può accedersi ad una riduzione della sanzione nei confronti del calciatore RUGGIERI Francesco ritenuto responsabile solo di comportamento gravemente ingiurioso e antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesala squalifica per n. 6 gare (per altro già scontate); - ritenuto che il comportamento del calciatore D’AMBROSIO Domenico è risultato gravemente irriguardoso, ingiurioso oltreché violento (ma senza conseguenze) nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la squalifica (anche perché capitano) fino al 31/12/2015. P.Q.M. DELIBERA - ridursi al 31/12/2015 la squalifica inflitta al calciatore D’AMBROSIO Domenico; - ridursi a n. 6 giornate la squalifica inflitta al calciatore RUGGIERI Francesco; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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