COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 26 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: U.S. S.VITO – A.S.D. REAL SAN GIORGIO del 1/3/2015 (Reclamo della U.S. S.VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 5/3/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 26 Marzo 2015 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA: U.S. S.VITO – A.S.D. REAL SAN GIORGIO del 1/3/2015 (Reclamo della U.S. S.VITO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 57 in data 5/3/2015 del Comitato Regionale Puglia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che le ingiurie discriminanti rivolte dai sostenitori della società U.S. S.VITO possono essere adeguatamente punite con l’ammenda di € 200,00 P.Q.M. DELIBERA Ridursi ad € 200,00 l’ammenda inflitta alla società U.S. S.VITO; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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