COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 26 Marzo 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 25.11.2014 prot.n. 3072/758 Pf 13 14/MS/vdb nei confronti di: Sig. Martire Michele, Presidente della Società Margherita Terme Asd nella stagione sportiva 2013/2014, per la violazione dell’art. 1, co. I, C.G.S. avendo profferito telefonicamente, all’indirizzo del sig. Larosa Giuseppe, allenatore tesserato per l’Asd Ettore Fieramosca, frasi ingiuriose e minacciose; Società Margherita Terme Asd per violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S. in relazione ai fatti occorsi a seguito della gara del CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI svoltasi a Margherita di Savoia il 22.2.2014 tra l’Asd Margherita Terme e l’Asd Ettore Fieramosca.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 26 Marzo 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 25.11.2014 prot.n. 3072/758 Pf 13 14/MS/vdb nei confronti di: Sig. Martire Michele, Presidente della Società Margherita Terme Asd nella stagione sportiva 2013/2014, per la violazione dell’art. 1, co. I, C.G.S. avendo profferito telefonicamente, all’indirizzo del sig. Larosa Giuseppe, allenatore tesserato per l’Asd Ettore Fieramosca, frasi ingiuriose e minacciose; Società Margherita Terme Asd per violazione dell’art. 4, co. I, C.G.S. in relazione ai fatti occorsi a seguito della gara del CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI svoltasi a Margherita di Savoia il 22.2.2014 tra l’Asd Margherita Terme e l’Asd Ettore Fieramosca. - Esaminati gli atti ufficiali, ed in particolare gli atti dell’indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 758 pf 13-14; - rilevato che è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Nicola Monaco che ha concluso come in atti; - Che nessuno è comparso per i deferiti, sebbene ritualmente convocati; - Che gli accadimenti per cui è stato effettuato il deferimento hanno trovato ampia conferma sia nelle risultanze acquisite agli atti, che nel comportamento assunto dal Martire Michele e dall’Asd Margherita Terme che hanno ritenuto di non comparire dinanzi al Tribunale territoriale a rendere le proprie giustificazioni; - Che la condotta non regolamentare tenuta dal Sig. Martire Michele ha trovato causa nella proposizione di un reclamo da parte dell’Asd Ettore Fieramosca avverso la posizione irregolare di due calciatori dell’Asd Margherita Terme schierati nel corso della gara del Campionato Provinciale Giovanissimi del 22.2.2014 e che, quindi, il Sig. Martire si è lamentato in termini inopinati di un atto pienamente legittimo; - Rilevato, altresì, che l’Asd Margherita Terme risponde a termini dell’art. 4 C.G.S del fatto del proprio rappresentante, oltre che del proprio dirigente accompagnatore che ha consentito l’utilizzo di due calciatori in posizione irregolare; - Che, peraltro, pur dovendosi adottare sanzioni, così come richiesto dalla Procura, è conforme a giustizia che sia mitigata quella inerente la Società; - Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, - d e l i b e r a 1. Inibirsi il sig. Martire Michele, Presidente della società Margherita Terme Asd per mesi tre, stante il proferimento di frasi ingiuriose e minacciose; 2. Comminarsi l’ammenda di € 200,00 a carico della società Margherita Terme Asd, per le ragioni ed i titoli premessi.
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