COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 26 marzo 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale ASD LANUSEI CALCIO (Campionato di Eccellenza) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 12.03.2015. Gara 1963 Ploaghe / Lanusei dell’8.03.2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 26 marzo 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
ASD LANUSEI CALCIO (Campionato di Eccellenza)
Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 43 del 12.03.2015.
Gara 1963 Ploaghe / Lanusei dell’8.03.2015.
Con reclamo tempestivamente depositato la società Lanusei Calcio ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Pablo Gutierrez è stato squalificato per quattro gare per aver reagito nei confronti di un calciatore della squadra avversaria mettendogli le mani addosso e colpendolo con una testata al volto che provocava fuoriuscita di sangue.
Reiterava gli insulti e la violenza nei confronti di un calciatore avversario tanto da provocare successivamente una rissa in campo.
Oltre ad un’altra giornata di squalifica per somma di ammonizioni sempre a carico di Pablo Gutierrez, non soggetta ad impugnazione.
La ricorrente nei motivi del gravame e poi nel corso dell’audizione nanti quest’organo disciplinare, sottolinea la sproporzionatezza della squalifica comminata: più precisamente rimarca che il Gutierrez era stato provocato dall’Olmetto con ingiurie reiterate, che la testata non aveva determinato conseguenze lesive nei confronti del soggetto attinto; negava la presenza di sangue sul volto dell’Olmetto e comunque evidenziava che il medesimo non era caduto per terra, né era stato soccorso da alcuno.
La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, delibera quanto segue.
Dalla disamina del referto arbitrale emerge con tutta evidenza che la colluttazione intercorsa tra Gutierrez ed Olmetto aveva avuto inizio a causa di pesanti provocazioni di quest’ultimo, tutte connotate da reiterate ingiurie: ne consegue che il giocatore Olmetto aveva posto in essere una chiara condotta di provocazione.
Non vi è dubbio alcuno che il Gutierrez aveva reagito nei confronti dell’avversario, ingaggiando un testa a testa con l’avversario.
Ne deriva che tale fatto debba essere inquadrato nell’ambito di un’azione di attacco e reazione scomposta ed antisportiva.
Ciò nondimeno degli atti non vi è la prova che tale comportamento possa configurare una azione violenta in senso stretto, perché in effetti il calciatore Olmetto a seguito dell’azione del Gutierrez non cade per terra, né risulta essere stato soccorso da alcuno; al contrario il medesimo, rimasto in piedi, proseguiva in un’azione di protesta e partecipava alla rissa poi determinatosi all’interno del recinto di gara.
L’azione del Gutierrez, certamente deplorevole e per questo censurabile, è però meritevole di una sanzione pari a due giornate di squalifica, in virtù dell’assenza di prove relative ad un evento lesivo determinatosi a Cagione dell’Olmetto; peraltro va tenuto in considerazione che sul punto il direttore di gara, nel descrivere il fatto, parla di una generica fuoriuscita di sangue, senza precisare da dove e, soprattutto, non rimarcando la necessità di alcun soccorso, né il fatto che il medesimo a seguito dell’azione fosse caduto per terra.
Tali circostanze dipingono una realtà dei fatti scevra da eventi lesivi anche in assenza di qualunque certificazione medica in atti di talchè la sanzione più equa è quella di due gare di squalifica.
Per tutti questi motivi la Corte d’Appello DELIBERA, in parziale riforma del provvedimento impugnato, di ridurre la squalifica da quattro a due gare. Dispone la restituzione della tassa.
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