COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 192/A A.S.D. Venetico (ME) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Giordano Ivan – campionato 1^ categoria gir. “E” gara A.S.D. Venetico/Atl. Messina del 28/02/2015 – Comunicato Ufficiale 390 LND del 04/03/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 192/A A.S.D. Venetico (ME) avverso squalifica per quattro gare del calciatore Giordano Ivan – campionato 1^ categoria gir. “E” gara A.S.D. Venetico/Atl. Messina del 28/02/2015 – Comunicato Ufficiale 390 LND del 04/03/2015. La A.S.D. Venetico, nella persona del Presidente pro-tempore, ha impugnato il provvedimento in epigrafe che ritiene eccessivo in relazione ai fatti contestati, pur censurando il deprecabile comportamento del proprio tesserato nei confronti del direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali di gara, rileva che il comportamento del Giordano Ivan, che a fine gara apostrofava volgarmente il direttore di gara pronunciando anche generiche espressioni minacciose, è stato certamente biasimevole ma è rimasto contenuto nel breve tempo della irregolare protesta senza manifestare ulteriori proteste. La sanzione impugnata , avuto riguardo al disposto dell’art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S., può pertanto essere rideterminata come indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello inoltrato, dispone contenersi in tre gare la squalifica a carico del calciatore Giordano Ivan (A.S.D. Venetico). Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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