COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 196/A POL. DUILIA 81 (ME) avverso squalifica calciatore La Rosa Vincenzo per cinque gare – campionato Seconda categoria gir. “D” gara Ucriese/Duilia 81 del 14/03/2015 – C.U. 422 LND del 18/03/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 196/A POL. DUILIA 81 (ME) avverso squalifica calciatore La Rosa Vincenzo per cinque gare – campionato Seconda categoria gir. “D” gara Ucriese/Duilia 81 del 14/03/2015 – C.U. 422 LND del 18/03/2015 La Pol. Duilia 81 ha inoltrato appello avverso la sanzione determinata a carico del proprio tesserato indicato in epigrafe, ritenendo la sanzione eccessiva in relazione all’episodio contestato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva tuttavia che la gara in argomento rientra tra quelle per le quali è prevista l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva (C.U. F.I.G.C. 107/A del 12/01/2015) e che, conseguentemente, il ricorso doveva pervenire o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale “entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale…” (pag.2 lett.b del citato Comunicato). Evidenziato che il Comunicato Ufficiale contenente il provvedimento impugnato dalla ricorrente è stato pubblicato il 18 marzo 2015 e che il reclamo è stato inviato con messaggio via Fax recante data di invio 20 marzo 2015 – ore 12,33, ne consegue la inammissibilità del reclamo stesso per decorrenza dei termini. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello inoltrato dalla Pol. Duilia 81 per decorrenza dei termini. Dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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