COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 200/A A.S.D. REAL ACI (CT) avverso sanzione di perdita della gara per 0-3, ammenda € 400,00, squalifiche dei calciatori Costanzo Carmelo (5 gare), Belluso Michele Luca (4 gare), Febbraio Ivan Agatino, Napoli Giuseppe, Pidatella Domenico, Sorbello Danilo Martino, tutti 3 gare – Campionato Promozione gir. “C” gara Città di Randazzo/Real Aci del 14/03/2015 – Comunicato Ufficiale 422 LND del 18/03/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 434 CSAT 27 DEL 24 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 200/A A.S.D. REAL ACI (CT) avverso sanzione di perdita della gara per 0-3, ammenda € 400,00, squalifiche dei calciatori Costanzo Carmelo (5 gare), Belluso Michele Luca (4 gare), Febbraio Ivan Agatino, Napoli Giuseppe, Pidatella Domenico, Sorbello Danilo Martino, tutti 3 gare – Campionato Promozione gir. “C” gara Città di Randazzo/Real Aci del 14/03/2015 – Comunicato Ufficiale 422 LND del 18/03/2015 La A.S.D. Real Aci, in persona del Presidente pro-tempore, ha impugnato le decisioni indicate in epigrafe determinate dal Giudice Sportivo Territoriale, genericamente sostenendo che il clima poco sereno della gara è stato causato dall’atteggiamento palesemente antisportivo intrattenuto dai tesserati della A.S.D. Città di Randazzo sin dall’arrivo delle squadre all’impianto sportivo e che l’inizio della rissa, cui conseguiva la determinazione dell’arbitro di sospensione della gara, è stato causato dall’aggressione subita dal calciatore Costanzo Carmelo (A.S.D. Real Aci), rientrando negli spogliatoi, da soggetti non autorizzati a stare nel recinto di giuoco e addirittura da dirigenti e servizio dell’ordine della A.S.D. Città di Randazzo. Chiede pertanto l’appellante la revoca della decisione di perdita della gara per 0-3, la revisione dell’ammenda inflitta alla società e l’annullamento delle squalifiche determinate, senza alcun motivo, a carico dei propri calciatori. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva l’inammissibilità dell’appello per quanto attiene alla richiesta di revoca della decisione di perdita della gara per 0-3, essendo già stato dichiarato inammissibile dal Giudice Sportivo Territoriale il reclamo di prima istanza per decorrenza dei termini abbreviati, relativi alle ultime quattro gare di campionato, di cui al C.U. della F.I.G.C. 107/A del 12/01/2015. Tale irregolarità procedurale non può essere sanata con reclamo in successiva istanza ai sensi dell’art. 33 comma 9 del C.G.S. Rileva inoltre la inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 33 comma 6 del C.G.S., per quanto alla richiesta di revisione dell’ammenda comminata alla società e delle squalifiche inflitte ai propri calciatori, per la genericità dell’appello e per la assoluta mancanza di motivazioni che consentano un riesame dei provvedimenti assunti dal Giudice di prime cure. Inoltre l’arbitro nel proprio referto, che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare, ha chiaramente segnalato le responsabilità dei tesserati della A.S.D. Real Aci, così come dei tesserati della consorella, indicando con precisione i nominativi dei calciatori coinvolti nella maxi rissa e che manifestavano accanimento e comportamento violento. Di tali comportamenti risponde la A.S.D. Real Aci ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello inoltrato dalla A.S.D. Real Aci e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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