COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 435 TFT 29 DEL 24 MARZO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n. 51/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. PAOLO CARPINTERI, calciatore dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti; 2. Sig. DOMENICO MARCO PAPARELLA, Presidente dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti; 3. Sig. GREGORIO MOTTA, dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti; 4. A.S.D. FLORIDIA.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 435 TFT 29 DEL 24 MARZO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n. 51/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. Sig. PAOLO CARPINTERI, calciatore dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti; 2. Sig. DOMENICO MARCO PAPARELLA, Presidente dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti; 3. Sig. GREGORIO MOTTA, dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti; 4. A.S.D. FLORIDIA. La Procura Federale con nota 5343/1124 pf13-14/SP/mg del 26 gennaio 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni: a) Il Sig. Paolo Carpinteri: a) Della violazione dell’art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere partecipato tra le fila della Soc. Floridia, benché squalificato e sotto la falsa identità di Salvatore Arceri, alla gara del 17/05/2014 del campionato allievi provinciali Floridia / Rosolini ed ancora, dopo essere stato allontanato nel corso della stessa per ragioni disciplinari, per avere a fine gara, unitamente ad altri soggetti rimasti ignoti, aggredito verbalmente e fisicamente il direttore di gara; b) della violazione dell’art. 1bis comma 3 C.G.S., per non essersi presentato all’Organo inquirente, benché ritualmente convocato, senza addurre alcun motivo di legittimo e assoluto impedimento. b) Il sig. Domenico Marco Paparella: a) della violazione dell’art. 1bis comma 1 C.G.S., perché, contravvenendo al proprio potere di vigilanza e per sua ammissione compilando materialmente la distinta della gara sopra indicata, ha consentito che vi partecipasse il calciatore sig. Paolo Carpinteri sotto la falsa identità di Salvatore Arceri; b) della violazione dell’art. 1bis comma 3 C.G.S., per non essersi presentato all’Organo inquirente, benché ritualmente convocato, senza addurre alcun motivo di legittimo e assoluto impedimento. c) Il sig. Gregorio Motta: a) della violazione dell’art. 1bis comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 61 comma 1 N.O.I.F., per avere sottoscritto la distinta di gara sopra indicata quale dirigente accompagnatore ufficiale, per l’effetto attestando in modo non vero che tutti i soggetti ivi indicati avessero titolo a partecipare alla gara, benché il calciatore sig. Salvatore Arceri, formalmente indicato con il n° 2 , non potesse prendervi parte in quanto al momento privo di tesseramento; b) della violazione dell’art. 1bis comma 3 C.G.S., per non essersi presentato all’Organo inquirente, benché ritualmente convocato, senza addurre alcun motivo di legittimo e assoluto impedimento. d) La Società A.S.D. Floridia a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte ai propri anzidetti Presidente e tesserati. All’udienza dibattimentale del 24 febbraio 2015, si sono presentati il sig. Domenico Marco Paparella e il minore sig. Paolo Carpinteri, assistito dal proprio genitore esercente la patria potestà, nonché il sig. Gregorio Motta. Il sig. Domenico Marco Paparella ha fatto presente che in data 12/01/2015 è stata inviata alla Procura Federale una memoria difensiva, che chiede di produrre, a firma del proprio difensore di fiducia Avv. Gallo, alla quale non è stato dato alcun riscontro, per cui non è stato possibile esercitare il diritto al patteggiamento secondo le norme del codice di giustizia sportiva. Pertanto i deferiti, nulla opponendo l’Ufficio della Procura Federale, hanno chiesto un breve rinvio al fine di verificare la tempestività della comunicazione e, quindi, eventualmente esercitare un eventuale patteggiamento. Stante quanto sopra, previa sospensione dei termini prescrizionali, il procedimento è stato differito all’udienza del 17/03/2015. In tale udienza tutte le parti deferite sono comparse assistite dall’Avv. Antonio Gallo giusta delega che viene depositata in atti. Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Per il Sig. PAOLO CARPINTERI, calciatore dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti, la sanzione di anni cinque di squalifica ed € 150,00 di ammenda ai sensi dell’art.19 C.G.S.; - Per il Sig. GREGORIO MOTTA, dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti, la sanzione di mesi nove di inibizione; Per il sig. Sig. DOMENICO PAPARELLA, dirigente dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti previa correzione del capo d’imputazione con l’aggiunta “detto Marco”, la sanzione di sedici mesi di inibizione; - Per l’A.S.D. FLORIDIA, la sanzione dell’ammenda di € 300,00 in aggiunta a quella già inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale. La difesa degli incolpati si è riportata alla memoria depositata in atti ed ha chiesto il proscioglimento degli stessi per non avere commesso il fatto ed in via subordinata per il solo Carpinteri Paolo, previa delimitazione del capo di imputazione alla sola sostituzione di persona, nel minimo edittale che sarà ritenuto di giustizia. Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente non può non rilevare la tardività della memoria difensiva depositata in atti solo tre giorni prima dell’udienza odierna. Sotto altro profilo deve rilevarsi l’inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate con la suddetta memoria ed in particolare delle chieste prove testimoniali poiché il procedimento attivato su deferimento della Procura Federale si svolge sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive (art. 35 comma 4 C.G.S.). Per ciò che attiene il merito della questione, si evidenzia che dalla documentazione prodotta e per ammissione delle stesse parti risulta provato che il calciatore sig. Paolo Carpinteri ebbe a partecipare tra le fila dell’A.S.D. Floridia, benché squalificato e sotto il falso nome di Salvatore Arceri, alla gara Floridia/Rosolini del 17/05/2014 valevole per il campionato allievi provinciali e che il medesimo, dopo essere stato allontanato nel corso della gara stessa per ragioni disciplinari, al termine della medesima, unitamente ad altri soggetti rimasti ignoti, aggrediva verbalmente e fisicamente il direttore di gara. Valga a conferma il riconoscimento effettuato dal direttore di gara in sede di audizione dinanzi all’Organo inquirente, dopo avere visionato copia del tesserino del sig. Carpinteri. Per l’effetto, il sig. Salvatore Arceri veniva squalificato dal Giudice Sportivo Provinciale di Siracusa fino al 18/05/2019, in luogo del sig. Carpinteri, giusta C.U. n° 39 del 19 maggio 2014. Risulta altresì provato che il sig. Domenico Paparella, detto Marco, non era presente al campo di gioco al momento della compilazione della distinta di gara, che sarebbe stata materialmente compilata dal sig. De Simone Sebastiano responsabile della squadra e che il sig. Paparella non ha mai sottoscritto la predetta distinta (la firma ivi apposta non corrisponde per nulla alla firma apposta sulla Carta di Identità del sig. Paparella, di cui ne è stata prodotta una copia). Ragion per cui il sig. Paparella non deve rispondere di quanto contestatogli in deferimento, per non avere commesso il fatto. Lo stesso ha altresì negato di avere mai sottoscritto l’autodenuncia da cui poi sono scaturite le indagini e ciò risulterebbe provato dalla circostanza che egli non si chiama Marco ma è solo conosciuto con questo nome, essendo il suo vero nome Domenico, con il quale si firma. Lo stesso sig. Paparella così come ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sulla distinta gara ha altresì disconosciuto la sottoscrizione della presunta autodenuncia. Quest’ultima sottoscrizione appare peraltro simile a quella apposta sulla distinta gara e come quella, giova ripeterlo, non corrisponde a quella del sig. Paparella Domenico. Per ciò che attiene la posizione del sig. Gregorio Motta, risulta che la distinta dei calciatori non è stata sottoscritta da quest’ultimo, perché anche in questo caso la sottoscrizione apposta sulla distinta della gara è diversa dalla sottoscrizione apposta nella Carta di identità, di cui ne è stata depositata una copia e diversa dalla sottoscrizione apposta nella scheda censimento depositata in atti dalla Procura Federale. Risulta infine documentalmente provato che i sigg. Paolo Carpinteri, Gregorio Motta e Domenico Paparella non si sono presentati all’Organo inquirente, benché ritualmente convocati, atteso che non possono assumere alcuna valenza le motivazioni inviate a mezzo fax in data 02.10.2014, in quanto nella stessa si riferiscono alla convocazione presso la delegazione di Agrigento quando con telegramma del 29.09.2014 diretta a tutti gli interessati veniva loro comunicato che la convocazione era stata spostata a Palermo. Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita. In ragione delle superiori considerazioni: 1) il sig. Paparella Domenico deve rispondere della sola violazione relativa alla mancata presentazione dinanzi all’inquirente contestata sub capo b), per cui appare equo infliggergli la sanzione di mesi uno di inibizione, dovendo lo stesso essere prosciolto dalla contestazione sub capo a) per non avere commesso il fatto. 2) Il sig. Motta Gregorio deve anch’egli rispondere della violazione di cui sub capo b) per cui appare equo infliggergli la sanzione di mesi uno di inibizione, mentre lo stesso deve andare assolto per ciò che attiene la contestazione sub capo a) per non avere commesso il fatto. 3) Per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Carpinteri Paolo,fermo restando che lo stesso risulta avere partecipato sotto falso nome alla gara in oggetto nonostante non avesse titolo a parteciparvi e che dopo essere stata espulso aggrediva, al termine della stessa, unitamente ad altri compagni di squadra il direttore di gara, questo Tribunale Federale Territoriale ritiene che ai fini della quantificazione della sanzione debba tenersi conto innanzitutto dell’età dell’atleta (trattasi di una categoria allievi) per la qual cosa deve disporsi un percorso di recupero; deve poi tenersi conto della circostanza che lo stesso ha subito senza dubbio l’influenza del responsabile della squadra, individuato (vedasi le dichiarazioni rese dal Motta) nella persona del sig. De Simone Sebastiano che dopo il riconoscimento disponeva la sostituzione di persona ed infine che dall’istruttoria non risulta provato che l’azione del Carpinteri, seppur grave, sia quella che abbia effettivamente provocato le lesioni subite dal direttore di gara. Per tutto quanto sopra si ritiene di contenere la squalifica in anni uno. In aggiunta a detta sanzione disciplinare si dispone a carico del sig. Carpinteri (ai sensi dell’art.16 comma 4 C.G.S. l’obbligo di frequentare proficuamente, durante il periodo della squalifica un corso arbitri presso la Sezione AIA di Siracusa, la quale dovrà comunicare la relativa attestazione a questo Tribunale Federale Territoriale. E ciò al fine di affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi rieducativi e di reinserimento nell’ordinamento sportivo del calciatore. Lo stesso a parere di questo Tribunale deve andare prosciolto dall’imputazione di cui al capo b) per non avere commesso il fatto, atteso che per la sua giovane età non aveva alcuna autonomia decisionale sulla trasferta a Palermo per presentarsi dinanzi all’Organo inquirente. Alla acclarata responsabilità dei deferiti consegue la responsabilità dell’ASD Floridia che deve risponderne a titolo diretto ed oggettivo limitatamente alle contestazioni di cui ai capi b) degli incolpati, Gli atti del presente procedimento devono essere trasmessi alla Procura Federale al fine di verificare la posizione del sig. De Simone Sebastiano, tesserato per l’ASD Floridia all’epoca dei fatti al fine di accertarne eventuali responsabilità in relazione a quanto emerso nel corso del presente procedimento. La presente sentenza deve,infine, essere trasmessa anche all’AIA per quanto di sua competenza in ordine alla comminata sanzione accessoria. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - Al Sig. PAOLO CARPINTERI, calciatore dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti, la sanzione di anni uno di squalifica con l’obbligo per lo stesso di frequentare proficuamente, ai sensi dell’art. 16 comma 4 C.G.S., durante il periodo della squalifica un corso arbitri presso la Sezione AIA. Con avvertimento che la mancata ottemperanza di tale ultima disposizione comporterà ulteriori sanzioni a carico del tesserato. - Al Sig. DOMENICO PAPARELLA detto Marco, Presidente dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti, la sanzione di mesi uno di inibizione per i fatti cui al capo b) di imputazione prosciogliendolo per i fatti di cui al capo a). - Al Sig. GREGORIO MOTTA, assistente arbitrale dell’A.S.D. Floridia all’epoca dei fatti, la sanzione di mesi uno di inibizione per i fati di cui al capo b) di imputazione prosciogliendolo per i fatti di cui al capo a). All’A.S.D. FLORIDIA, la sanzione di € 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Il presente provvedimento va trasmesso alla Procura Federale al fine di valutare la posizione del sig. De Simone Sebastiano, tesserato all’epoca dei fatti per l’ASD Floridia, in relazione a quanto emerso nel corso del presente procedimento e va altresì trasmesso all’AIA, in relazione alla comminata sanzione accessoria. Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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