COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 435 TFT 29 DEL 24 MARZO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n. 564/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sortino Calcio (matr. 80857) Presidente all’epoca dei fatti Sig. Mezzio Giuseppe N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Seconda Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 435 TFT 29 DEL 24 MARZO 2015 Delibere DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE Procedimento n. 564/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Sortino Calcio (matr. 80857) Presidente all’epoca dei fatti Sig. Mezzio Giuseppe N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Seconda Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 23/01/2015 prot. 11.709 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma hanno fatto pervenire memorie a difesa allegando certificazioni mediche (acquisite agli atti del procedimento) esimenti per le posizioni dei calciatori Gennuso Giuseppe, Fraello Simone, Sambasile Giuseppe, Riito Kevin. Per quanto ai rimanenti calciatori deferiti la A.S.D. Sortino Calcio ha confermato la inesistenza di certificazioni mediche. Il rappresentante della Presidenza Federale si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto ai calciatori Gennuso Giuseppe, Fraello Simone, Sambasile Giuseppe, Riito Kevin, ha insistito sui motivi di deferimento per le rimanenti irregolari posizioni ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento dei calciatori Gennuso Giuseppe, Fraello Simone, Sambasile Giuseppe, Riito Kevin e applica: l’ammenda di € 120,00 a carico della A.S.D. Sortino Calcio (matr. 80857); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Mezzio Giuseppe; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: Abruzzo Enrico, Abruzzo Roberto, Manolio Andrea, (tesserati ASD Sortino Calcio). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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