F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 27 Marzo 2015 (120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa – (nota n. 6575/480 pf14-15 SP/gb del 25.2.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 27 Marzo 2015
(120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 6575/480 pf14-15 SP/gb del 25.2.2015). Il deferimento Con atto del 25/2/2015, la Procura federale ha deferito alla Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: A. Il Sig. Pasquale Foti, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014; B. la Società Reggina Calcio Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Pasquale Foti, legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa In data 13 marzo 2015 il Sig. Pasquale Foti e la Reggina Calcio hanno fatto pervenire una memoria difensive nella quale rilevano che: 1. “La Reggina Calcio ha versato gli emolumenti ai propri tesserati evidenziando quali siano le somme da corrispondere a titolo di IRPEF e contributi previdenziali”. 2. Tale differenziazione è stata giustificata in quanto il pagamento degli emolumenti soddisfa le esigenze, anche di vita, del prestatore di lavoro ed è in adempimento al rapporto contrattuale, mentre il pagamento degli oneri contributivi e “dell’Irpef è un atto dovuto in ossequio alle norme statali sull’imposizione fiscale”. Tali norme prevedono anche “la possibilità che il pagamento possa essere effettuato successivamente alla sua scadenza utilizzando l’istituto del “ravvedimento””. “In tale ipotesi non si configura l’omesso versamento”. È possibile inoltre “per il contribuente chiedere la rateizzazione del debito e pagarlo alle scadenze che l’ente impositore stabilisce”. 3. “La Reggina Calcio è impresa in particolare difficoltà tanto che il Tribunale di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta ex art. 182 bis, ha approvato un piano di ristrutturazione del debito”. Tale approvazione è stata iscritta sul certificato della Camera di Commercio. 4. Nel periodo di settembre e ottobre 2014 la Reggina Calcio si trovava in uno stato di particolare difficoltà. In base all’accordo di ristrutturazione del debito, ha assolto alle obbligazioni prioritarie versando gli emolumenti ai propri tesserati e postergando il pagamento dell’Irpef e dei contributi previdenziali, avvalendosi così dell’istituto del ravvedimento operoso. La possibilità di postergare tali pagamenti è prevista dal sistema normativo statale e una impresa che si avvale di detta disposizione opera legittimamente e non può essere sanzionata. 5. Le argomentazioni evidenziate inducono a ritenere che gli incolpati sono esenti da responsabilità. Il mancato versamento dell’Irpef e dei contributi previdenziali, dovuto alle cause di forza maggiore sopra esposte, ha impedito il versamento nelle date previste dal sistema normativo federale ma non dal sistema statale cui la Società può far ricorso con l’istituto del ravvedimento operoso. Concludono chiedendo il loro proscioglimento dalle incolpazioni ascritte e di essere personalmente ascoltati, anche a mezzo delegato-difensore, Avv. Giuseppe Panuccio. In data 16/3/2015 l’Avv. Giuseppe Panuccio, difensore e delegato dalla Reggina Calcio e dal Sig. Foti, faceva pervenire una istanza motivata di differimento della trattazione del ricorso. Con nota del 17 marzo 2015 la Procura federale si opponeva all’accoglimento della richiesta formulata dal difensore dei deferiti, ritenendo l’impedimento professionale motivo non idoneo al rinvio. Alla riunione del 19.3.2015, Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ha disposto un breve rinvio fissando la data del 26.3.2015 per la discussione. Alla riunione odierna la Procura federale si è riportata al deferimento chiedendone l’accoglimento e la irrogazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, delle seguenti sanzioni: per il Sig. Pasquale Foti l’inibizione di mesi 2 (due) e per la Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È altresì comparso per i deferiti l’Avv. Giuseppe Panuccio il quale, nel riportarsi allo scritto difensivo depositato, ha evidenziato che la contestazione di mancato pagamento riguarderebbe somme non dovute poiché imputabili ai c.d. “incentivi all’esodo”. Ha concluso chiedendo il proscioglimento dei deferiti dagli addebiti contestati. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. I deferiti nulla hanno depositato al fine di avvalorare la tesi secondo cui le ritenute e i contributi non versati riguarderebbero i c.d. “incentivi all’esodo”. Si deve ritenere, invece, che le contestazioni mosse riguardino il mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi al periodo di riferimento settembre/ottobre 2014 così come documentato dalla relazione Co.Vi.So.C.. In merito alla asserita rateizzazione richiesta dalla Reggina va rilevato che la Società sportiva non ha dimostrato di aver ottenuto, in epoca antecedente alla scadenza del termine di cui all’art. 85, lett. C, par. VII delle NOIF, detta rateizzazione. Il mancato perfezionamento dell’accordo prima del termine di scadenza comporta la applicazione della sanzioni previste dalla normativa federale. Non può trovare, altresì, accoglimento il richiamo della difesa dei deferiti alla crisi economica della Società sportiva e al menzionato accordo di ristrutturazione, il quale non prevede una dilazione - ovvero una differente (e accettata) modalità di pagamento – relativa al mancato versamento delle ritenute e dei contributi oggi contestati. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Da tale condotta consegue la responsabilità diretta della Reggina Calcio Spa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare infligge al Sig. Pasquale Foti l’inibizione di mesi 2 (due) e alla Reggina Calcio Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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