F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 27 Marzo 2015 (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADELE MACALUSO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Città di Marino, poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), ANTONIO ESPOSITO (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Città di Marino, poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), PASQUALE FOTI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società ASD MONTEROTONDO CALCIO e REGGINA CALCIO Spa – (nota n. 5681/1173 pf13-14 AM/ma del 4.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 042/TFN del 27 Marzo 2015 (92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADELE MACALUSO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Città di Marino, poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), ANTONIO ESPOSITO (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Città di Marino, poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), PASQUALE FOTI (all’epoca dei fatti Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società ASD MONTEROTONDO CALCIO e REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 5681/1173 pf13-14 AM/ma del 4.2.2015). Il Con provvedimento del 04 febbraio 2015 il Procuratore federale aggiunto ha deferito a questo TFN – sez. disciplinare: - la Sig.ra Adele Macaluso, all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della ASD. Città di Marino (poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio); - il Sig. Antonio Esposito, all'epoca dei fatti, Vice Presidente della ASD Città di Marino (poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio); - il Sig. Pasquale Foti, all'epoca dei fatti, legale rappresentante della Reggina Calcio Spa; - la ASD Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD Atletico Monterotondo); - la Reggina Calcio Spa; per rispondere: la Sig.ra Adele Macaluso, “...della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, CGS) in relazione all'art. 8, comma 2, CGS, e all'art. 95 delle NOIF, per non aver provveduto a depositare presso i competenti organi federali la scrittura privata del 06.07.2012, relativa al trasferimento del calciatore Manuel Angelilli; nonché della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, CGS), in relazione all'art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato ai competenti organi federali, entro 20 giorni, il verbale di assemblea del 04.07.2011, o comunque, la composizione e/o la variazione dei componenti del Consiglio Direttivo deliberata con il predetto verbale”; il Sig. Antonio Esposito “...della violazione dell'art. 1, comma 1 e 5 del CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1 e 5, CGS), in relazione all'art. 95 delle NOIF, per aver, in data 06.07.2012, sottoscritto una scrittura privata, in relazione al trasferimento del calciatore Manuel Angelilli, qualificandosi – senza esserlo – legale rappresentante della predetta Società e quindi senza averne i poteri, oltre che per non aver utilizzato i moduli adottati dalla competente Lega e per non aver fatto pervenire o depositato la medesima scrittura privata presso i competenti organi federali”; il Sig. Pasquale Foti “...della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS (oggi trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, CGS), in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale ed all'art. 95 delle NOIF, per aver, in data 06.07.2012, nella sua qualità, sottoscritto una scrittura privata, in relazione al trasferimento del calciatore Manuel Angelilli, senza l'utilizzo dei moduli adottati dalla competente Lega e senza aver fatto pervenire o depositato la medesima scrittura privata presso i competenti organi federali”; la ASD. Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD Atletico Monterotondo) “...a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante ed al proprio tesserato”; la Reggina Calcio Spa “...a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante”. La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sugli atti pervenuti dalla Commissione Vertenze Economiche a seguito del mancato accoglimento del reclamo proposto dalla ASD. Monterotondo (Società risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD. Atletico Monterotondo) contro la Reggina Calcio Spa, al fine di ottenere la condanna di quest'ultima Società al pagamento dell'importo di € 40.000,00 in adempimento di una 1crittura privata, sottoscritta in data 06.07.2012, dalla Reggina Calcio Spa e dall'ASD Città di Marino, in persona dei Signori Pasquale Foti e Antonio Esposito, dichiaratisi rispettivamente, il primo, Presidente e, il secondo, legale rappresentante delle Società de quibus, con la quale, in relazione al trasferimento del calciatore Manuel Angelilli, pattuivano, fra l'altro, che la Società Reggina Calcio Spa – in caso di conferma del calciatore medesimo nella stagione sportiva 2013/2014 – avrebbe dovuto versare alla ASD. Città di Marino un ulteriore premio di € 40.000,00 netti da corrispondere il 30/09/2013. La Commissione Vertenze Economiche infatti, nel dichiarare infondato e nel respingere il reclamo della ASD Monterotondo Calcio evidenziava, come “...in base all'art. 95 NOIF, che detta le norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto, tutti gli accordi di trasferimento dei calciatori devono essere redatti per iscritto a pena di nullità mediante l'utilizzazione dei moduli appositamente predisposti dalle Leghe; in particolare il comma 6 del detto articolo prevede che tali documenti sono gli unici idonei alla variazione di tesseramento del calciatore per trasferimento o cessione di contratto e che le pattuizioni non risultanti dai predetti documenti sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche...”. La stessa Commissione Vertenze Economiche evidenziava, altresì, come “...non solo l’accordo azionato dalla Società reclamante non è certamente stato redatto sugli appositi moduli predisposti dalle leghe..., ma che esso non è mai stato nemmeno portato a conoscenza degli organi federali...”. La Procura Federale rilevava altresì, nel motivare il suo deferimento, che “...dall'esame dei fogli di censimento della Società ASD. Città di Marino (poi fusa nella ASD. Monterotondo Calcio), relativi alla S.S. 2012/2013, è altresì emerso come, in data 06.07.2012, epoca della sottoscrizione della scrittura privata per cui è procedimento, Presidente e legale rappresentante della medesima ASD Città di Marino fosse la Sig.ra Adele Macaluso, in forza di verbale di assemblea del 04.07.2011, e non il Sig. Antonio Esposito, contrariamente a quanto da quest'ultimo dichiarato all'atto di rendersi firmatario della scrittura de qua...” e “...che, inoltre, il verbale di assemblea del 04.07.2011 di cui al capo che precede o, comunque, la composizione e/o la variazione dei componenti del Consiglio Direttivo deliberata con il predetto verbale non risulta siano mai stati comunicati ai competenti organi federali da parte della Sig.ra Adele Macaluso, in violazione a quanto previsto dall'art. 37 delle NOIF...”. Il dibattimento Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione per la Sig.ra Adele Macaluso, l'irrogazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione per il Sig. Antonio Esposito, l'irrogazione della sanzione di mesi 9 (sei) di inibizione per il Sig. Pasquale Foti, l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila) per la ASD Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD Atletico Monterotondo) e l'ammenda di € 10.000,00 per la Reggina Calcio Spa. Sono comparsi inoltre i difensori della Sig.ra Adele Macaluso, del Sig. Antonio Esposito, del Sig. Pasquale Foti, della ASD Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD Atletico Monterotondo) e della Reggina Calcio Spa, i quali si sono riportati integralmente alle proprie difese in atti, concludendo per il rigetto del deferimento proposto. I motivi della decisione Il TFN – Sez. Disciplinare, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali in data 06.07.2012 hanno sottoscritto una scrittura privata, in relazione al trasferimento del calciatore Manuel Angelilli, senza utilizzare gli appositi moduli predisposti e senza mai portarla a conoscenza degli organi federali, andando così a violare quanto previsto e disciplinato dall'art. 95, delle NOIF e determinando sia la responsabilità disciplinare del Sig.ra Adele Macaluso, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della ASD Città di Marino (poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), sia la responsabilità disciplinare del Sig. Antonio Esposito, per essersi qualificato - senza esserlo – legale rappresentante della predetta Società e quindi senza averne i poteri, oltre che per non aver utilizzato i moduli adottati dalla competente Lega, sia la responsabilità disciplinare del Sig. Pasquale Foti, per immedesimazione organica, in qualità di Legale Rappresentante della Reggina Calcio Spa, sia la responsabilità diretta della stessa Società Sportiva per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio legale rappresentante, sia la responsabilità diretta della ASD. Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD. Città di Marino e la ASD. Atletico Monterotondo) per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato. Dagli atti ufficiali risulta altresì evidente che, in data 06.07.2012, epoca della sottoscrizione della scrittura privata per cui è procedimento, Presidente e legale rappresentante della medesima ASD Città di Marino fosse la Sig.ra Adele Macaluso, in forza di verbale di assemblea del 04.07.2011, e non il Sig. Antonio Esposito, contrariamente a quanto da quest'ultimo dichiarato all'atto di rendersi firmatario della scrittura de qua e che, inoltre, il verbale di assemblea del 04.07.2011 di cui al capo che precede o, comunque, la composizione e/o la variazione dei componenti del Consiglio Direttivo deliberata con il predetto verbale non risulta siano mai stati comunicati ai competenti organi federali comportando così la violazione di quanto previsto e disciplinato dall'art. 37, delle NOIF e determinando sia la responsabilità disciplinare del Sig.ra Adele Macaluso, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della ASD. Città di Marino (poi fusa nella ASD Monterotondo Calcio), sia la responsabilità diretta della ASD. Monterotondo Calcio (risultante dalla fusione tra la ASD Città di Marino e la ASD Atletico Monterotondo) per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio Presidente. II dispositivo Per tali motivi, il TFN – Sez. Disciplinare delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 7 (sette) alla Sig.ra Adele Macaluso, la sanzione dell'inibizione per mesi 10 (dieci) al Sig. Antonio Esposito, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Pasquale Foti, la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) con diffida alla ASD Monterotondo Calcio, la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) alla Reggina calcio Spa.
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