F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 27 Marzo 2015 (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO PAOLILLO e GAETANO PAOLILLO (Agenti di calciatori iscritti nell’elenco FIGC), VINCENZO MONTEMURRO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società AS Varese 1910 Spa, con poteri di rappresentanza), Società AS VARESE 1910 Spa – (nota n. 6146/893 pf13-14 SP/blp del 17.2.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/TFN del 27 Marzo 2015
(106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO PAOLILLO e GAETANO PAOLILLO (Agenti di calciatori iscritti nell’elenco FIGC), VINCENZO MONTEMURRO (all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società AS Varese 1910 Spa, con poteri di rappresentanza), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 6146/893 pf13-14 SP/blp del 17.2.2015). Il deferimento La Procura federale ha deferito innanzi al Tribunale federale nazionale – sez. disciplinare: 1) il Sig. Dario Paolillo, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 2) il Sig. Gaetano Paolillo, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC; 3) il Sig. Vincenzo Montemurro, all’epoca dei fatti Amministratore delegato della Società AS Varese 1910 Spa con poteri di rappresentanza della Società; 4) la Società AS Varese 1910 Spa; per rispondere: - il Sig. Dario Paolillo, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti, per aver ricevuto incarico a mezzo di scritture private, anziché previo formale incarico rilasciato sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti FIGC, sottoscritte rispettivamente il 30 aprile 2011 e il 25 maggio 2011 dal Sig. Sean Sogliano, all’epoca dei fatti Direttore sportivo del Varese con poteri di rappresentanza della Società, finalizzate al trasferimento del calciatore Eros Pisano dalla Società Varese ad altra Società; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione agli artt.li 16, comma 8, e 20, comma 9 del Regolamento Agenti per aver svolto attività di consulenza e assistenza in favore della Società Varese finalizzata al trasferimento del calciatore Eros Pisano dalla predetta Società alla Società Palermo, mentre il padre Gaetano Paolillo svolgeva attività di agente in favore del calciatore Pisano in forza di formale mandato ricevuto dal predetto calciatore, così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi in quanto instaurava un rapporto di collaborazione professionale con l’agente Gaetano Paolillo volto a eludere le norme che vietano di avere un rapporto di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle controparti coinvolte nell’ambito della medesima operazione economica; - il Sig. Gaetano Paolillo, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione agli artt. 16, comma 8, e 20, comma 9 del Regolamento agenti per aver svolto attività di agente in favore del calciatore Pisano in forza di formale mandato ricevuto dal predetto calciatore, mentre il figlio Dario Paolillo, anch’egli agente di calciatori, prestava attività di consulenza e assistenza in favore della Società Varese finalizzata al trasferimento del calciatore Eros Pisano dalla predetta Società al Palermo, così determinando, peraltro, una situazione di conflitto di interessi in quanto instaurava un rapporto di collaborazione professionale con l’agente Dario Paolillo volto a eludere le norme che vietano di avere un rapporto di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle controparti coinvolte nell’ambito della medesima operazione economica; - per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti, per aver ricevuto incarico a mezzo di scrittura privata, anziché previo formale incarico scritto rilasciato sul modulo predisposto della Commissione Agenti della FIGC, sottoscritta in data 16 maggio 2012 dal Sig. Montemurro Vincenzo, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Varese, finalizzato al trasferimento del calciatore Giuseppe De Luca dalla Società Varese alla Società Atalanta; - per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 4, comma 3, del Regolamento agenti, perché in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società Football & Sport Srl, non provvedeva a depositare presso la Commissione Agenti la documentazione inerente “l’elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto, del libro soci, l’elenco nominativo degli organi sociali”; - il Sig. Vincenzo Montemurro, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti, per aver conferito mandato all’agente Gaetano Paolillo mediante sottoscrizione di incarico a mezzo di scrittura privata del 16 maggio 2012, intestata alla Società Football & Sport Srl di cui il Paolillo era Amministratore unico, anziché all’agente personalmente, senza rilasciare incarico scritto sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti della FIGC, finalizzata al trasferimento del calciatore De Lucia dal Varese ad altra Società; - la Società AS Varese 1910 Spa per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta ai propri dirigenti con poteri di rappresentanza della Società. La Procura federale ha evidenziato che dagli atti e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso: a) che la Società AS Varese Spa, per il tramite dei Sigg.ri Sean Sogliano e Vincenzo Montemurro, all’epoca dei fatti rispettivamente Direttore sportivo e Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della Società, conferiva mandato a mezzo di sottoscrizione di scritture private del 30 aprile 2011 e del 25 maggio 2011 all’agente dei calciatori Dario Paolillo e, in data 16 maggio 2012, all’agente Gaetano Paolillo i quali, a loro volta, accettavano tali incarichi, senza osservare le formalità previste dal Regolamento agenti che prevedono il conferimento di un mandato su appositi moduli rilasciati dalla Commissione agenti; b) che il Sig. Gaetano Paolillo, Amministratore unico della Società di agenti Società Football & Sport Srl, non provvedeva a depositare presso la Commissione Agenti la documentazione inerente “l’elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto, del libro soci, l’elenco nominativo degli organi sociali”; c) che in occasione del trasferimento del calciatore Pisano della Società Varese al Palermo, avvenuto in data 01.07.2011, l’agente Dario Paolillo svolgeva attività di consulenza in favore della Società Varese, con le modalità di conferimento di incarico sopra specificato, mentre l’agente Gaetano Paolillo rappresentava il calciatore Pisano in forza di rituale mandato rilasciatogli dal medesimo calciatore; d) che il Sig. Sean Sogliano, in sede di audizione dinanzi la Procura federale, ha precisato in relazione del trasferimento del calciatore Pisano al Palermo che “l’Agente del calciatore Paolillo Gaetano aveva la procura per Pisano, il Varese aveva la necessità di vendere il calciatore al miglior prezzo possibile, pertanto è stato fatto l’incarico con la scrittura privata di cui sopra al figlio perché il padre voleva che si dedicasse lui di questa cosa essendo all’inizio della carriera”; precisando altresì “il Varese 1910 aveva la necessità di vendere il calciatore, la percentuale è stata determinata nel 20% in quanto si voleva vendere al prezzo più alto e che il Paleremo aveva direttamente contattato l’Agente Paolillo Gaetano, specificando, infine, in merito a chi dei Paolillo avesse svolto attività per la vendita al Palermo, “penso entrambi, con il giocatore hanno rapporti entrambi, sia Gaetano che Dario, alle negoziazioni fatte con me hanno partecipato tutti e due”; e) che gli agenti Dario e Gaetano Paolillo instauravano indebitamente tra di loro una intesa di natura professionale per favorire il tesseramento del calciatore Pisano dalla Società Varese al Palermo al fine di consentire al Sig. Dario Paolillo di ottenere una percentuale sulla vendita del calciatore. Secondo la Procura Federale, pertanto, risulta provato che gli agenti Dario e Gaetano Paolillo agivano in una situazione di conflitto di interessi, in quanto instauravano un rapporto di collaborazione professionale volto a eludere le norme che vietano di avere un rapporto di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle controparti coinvolte nell’ambito della medesima operazione economica. Di conseguenza, la Procura Federale ha ritenuto che le condotte degli agenti di calciatori Dario e Gaetano Paolillo devono considerarsi rilevanti ai fini disciplinari unitamente a quella del Sig. Vincenzo Montemurro, all’epoca dei fatti Amministratore delegato con poteri di rappresentanza della Società AS Varese 1910 Spa e che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS della Società Varese, alla quale appartenevano il Sig. Vincenzo Montemurro e il Sig. Sean Sogliano, dirigenti con poteri di rappresentanza della predetta Società. Le memorie difensive I Sigg.ri Dario e Gaetano Paolillo depositavano distinte Memorie a sostegno della posizione, chiedendo l'integrale proscioglimento ovvero, in subordine, l'applicazione della sanzione minima (deplorazione o censura) riferita al mancato rispetto delle prescrizioni formali (deposito della prescritta documentazione), la cui omissione veniva pacificamente ammessa. Rimarcavano i deferiti, infatti, l'analogia/identità del caso in esame con la decisione della Corte di Giustizia Federale della FIGC (Comunicato Ufficiale n. 299/CGF del 09/10/09), integralmente confermata dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI con lodo del 14/07/14, emessa in favore dei Sigg.ri Paolo e Carlo Conti (padre e figlio) e conclusasi con il proscioglimento di entrambi con la sola comminatoria della deplorazione riferita alla omissione del deposito documentale. Adducevano sostanzialmente gli odierni incolpati che, nonostante la vigenza di un innegabile vincolo parentale (padre e figlio), entrambi agirono in perfetta limpidità, autonomia e buona fede nello svolgimento dei rispettivi ruoli all'interno della concreta gestione dell'affare Pisano, che venne positivamente definito grazie all'autonomo interessamento e alla susseguente trattazione dell'uno (Dario Paolillo) a tutela dell'AS Varese e dell'altro (Gaetano Paolillo) a tutela del calciatore. Assumendo quindi la infondatezza del deferimento, concludevano per la declaratoria di proscioglimento ovvero per la irrogazione della minima sanzione riferita alla lieve manchevolezza di carattere formale. Il Sig. Vincenzo Montemurro e l'AS Varese 1910 Spa non depositavano documenti a difesa. Il dibattimento Alla riunione odierna, la Procura federale insisteva per le ragioni addotte nei deferimenti, chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: - al Sig. Dario Paolillo: 2 (due) mesi di sospensione della licenza; 2 (due) mesi di divieto di partecipazione a ogni attività professionale; € 15.000,00 (€ quindicimila/00) di ammenda; - al Sig. Gaetano Paolillo: 2 (due) mesi di sospensione della licenza; 2 (due) mesi di divieto di partecipazione a ogni attività professionale; € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) di ammenda; - al Sig. Vincenzo Montemurro: € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda; - all'AS Varese 1910: € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda. La difesa dei Sig.ri Dario e Gaetano Paolillo rimarcava sostanzialmente le ragioni assolutorie rassegnate nella rispettive memorie, chiedendo in subordine l'irrogazione della sola deplorazione per la omissione riferita al deposito documentale. L'AS Varese presente in udienza a mezzo di difensore, invocava l'incidenza del ravvedimento operoso a cura della attuale dirigenza sportiva sostituitasi alla precedente (responsabile all'epoca dei fatti), per cui concludeva per il proscioglimento ovvero per l'applicazione della sanzione minima. La decisione L'analisi delle circostanze sottoposte al vaglio del Tribunale, lo status familiare dei deferiti e la singolarità dei comportamenti da loro esplicati in comparazione con le contestate norme di relazione meritano un'attenta analisi onde consentire la emanazione di un giudizio che possa rendere definitiva chiarezza. Tralasciando per il momento il comportamento omissivo riferito alla redazione e al deposito documentale sulla cui vigenza non sussistono dubbi per stessa ammissione degli interessati Sig.ri Paolillo, è opportuno focalizzare la preminente attenzione sul conflitto di interessi, poiché ratio prioritaria in quanto ascrivibile alla incolpazione più grave ex artt. 16, comma 8, e 20, comma 9, del Regolamento Agenti. Il deferimento fonda sulla incontestabile circostanza che Dario Paolillo (figlio) e Gaetano Paolillo (padre) sono legati da uno stretto vincolo familiare. Tuttavia, il giudizio definitivo non può limitare il suo ambito al mero presupposto soggettivo (padre/figlio), posto che, ove ciò fosse, sarebbero vietate tutte le operazioni partecipate da agenti o da operatori legati da parentela in spregio al dettato costituzionale che non consente limitazioni del diritto al lavoro. Invero, il deferimento trae origine da una lunga e laboriosa indagine incentrata sul vissuto storico delle operazioni di trasferimento dei calciatori Pisano (dal Varese al Palermo) e De Luca (dal Varese all'Atalanta), nonché sui ruoli svolti dai protagonisti nella conduzione della trattativa; tuttavia, nella realtà processuale gli elementi addotti dalla Procura federale non si reputano sufficienti ai fini della chiesta comminatoria, dal momento che uno specifico precedente edito dalla Corte di Giustizia Federale sancisce che la presunzione di colpevolezza non è sufficiente per giungere al verdetto di condanna. Infatti, l'art. 20, comma 9, Reg. Agenti ("è comunque vietata agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi") e l'art. 16, comma 8, Reg. Agenti ("hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività") espongono astratti principi generali di nessun ausilio per la concreta interpretazione dei comportamenti confliggenti attribuiti ai Sigg.ri Paolillo. Sul punto, però, la CGF ha reso una illuminata lettura della materia in seno alla decisione resa nel C.U. n. 299/CGF del 09/10/09 nell'identico caso Paolo e Carlo Conti (padre e figlio anch'essi), circoscrivendone i limiti e non ravvisando, in quella specie, la sussistenza del conflitto. Ritiene pertanto il Tribunale che il miglior criterio metodologico atto a rendere la giusta contezza valutativa, risieda nella sovrapposizione comparata tra le motivazioni in essa contenute e l'odierno caso. A1 - CGF: Inesistenza di una norma che in astratto comprenda la fattispecie concreta dedotta, dal momento che entrambi i deferiti agirono in qualità di Agenti, uno per la Società, l'altro per il Calciatore. Odierno caso: perfettamente coincidente dal momento che Dario Paolillo agì per la Società; Gaetano Paolillo per il Calciatore. A2 - CGF: A nulla rileva il vincolo familiare tra i due Agenti, se ciascuno cura con diligenza, lealtà e correttezza il peculiare interesse della parte rappresentata. Odierno caso: non è dimostrato che l'affare venne condotto in maniera sleale, scorretta o poco diligente. A3 - CGF: Ciascun Agente non ha inteso celare il rapporto di familiarità e le trattative si svolsero con chiarezza ed evidenza dei rispettivi ruoli. Odierno caso: era notorio che i Paolillo fossero padre e figlio, nessuno ha celato il vincolo familiare e il vicendevole ruolo. A4 - CGF: Non sussiste danno susseguente al conflitto. Odierno caso: non vengono contestati danni. Sempre dal capo A1 del citato precedente specifico reso dalla CGF si evince un definitivo presupposto esimente, laddove la Corte afferma che la presunzione del conflitto trascritta nel deferimento, non abbia carattere assoluto, ma relativo e come tale suscettibile di prova contraria. Nella specie, il contesto probatorio evincibile dagli atti sottoposti al giudizio del Tribunale recita in maniera oggettivamente contrastante, comunque non univoca, per cui si ha motivo di ritenere che sussista equivalenza tra le rispettive posizioni; consegue che l'argomento "conflitto di interessi" va giudicato sulla sola scorta del profilo istruttorio che conduce verso una prova incerta, quantomeno insufficiente, che, come tale, non consente l'applicazione della sanzione chiesta dalla Procura federale. Ciò nonostante la posizione dei Sig.ri Dario e Gaetano Paolillo manifesta in parallelo altri elementi sicuramente sospetti: i tempi della operazione, le successive scritture private non redatte sui prescritti moduli predisposti della Commissione Agenti della FIGC e non depositati nella sede istituzionale, rendono attuale la rivisitazione conferita dalla Procura federale secondo la quale i deferiti, dopo aver recepito i mandati "inefficaci" (così definiti dall'art. 16, comma 1, Reg. Agenti), si resero protagonisti del trasferimento del calciatore Pisano tra il Varese e Palermo. In ciò risiede l’effettiva colpevolezza. Quest’ultima, peraltro, non viene smentita, anzi ammessa. Di conseguenza, la contestazione riferita alle rimarcate omissioni di carattere formale assurge a motivo di condanna che non dovrà essere scollegato dal contesto generale riconducibile all'illegittimo comportamento dei deferiti, ma opportunamente considerato nel globale giudizio sotteso all’applicazione afflittiva. Più specificamente, il Sig. Dario Paolillo si è reso colpevole della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti, per aver ricevuto incarico a mezzo di scritture private, anziché previo formale incarico rilasciato sul modulo predisposto dalla Commissione Agenti FIGC, sottoscritte rispettivamente il 30 aprile 2011 e il 25 maggio 2011 dal Sig. Sean Sogliano, all’epoca dei fatti Direttore sportivo del Varese con poteri di rappresentanza della Società, finalizzate al trasferimento del calciatore Eros Pisano dalla Società Varese ad altra Società. Il Sig. Gaetano Paolillo si è reso colpevole della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti, per aver ricevuto incarico a mezzo di scrittura privata, anziché previo formale incarico scritto rilasciato sul modulo predisposto della Commissione Agenti della FIGC, sottoscritta in data 16 maggio 2012 dal Sig. Montemurro Vincenzo, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Varese, finalizzato al trasferimento del calciatore Giuseppe De Luca dalla Società Varese alla Società Atalanta; della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS (ex art. 1, comma 1, del CGS all’epoca dei fatti vigente) in relazione all’art. 4, comma 3, del Regolamento agenti, perché in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società Football & Sport Srl, non provvedeva a depositare presso la Commissione Agenti la documentazione inerente. In sede dibattimentale si è appreso che la scrittura privata afferente al calciatore De Luca non ha sortito alcun seguito pratico, mentre la documentazione relativa alla Società Football & Sport Srl venne depositata successivamente alla notizia della incolpazione, ma ciò non esclude la violazione per cui il postumo comportamento collaborativo merita un adeguato temperamento della pena. Per le medesime contestazioni in deferimento al Sig. Vincenzo Montemurro viene comminata parallela condanna, così come la Società AS Varese 1910 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS per la condotta ascritta ai propri dirigenti. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, proscioglie i Sigg.ri Dario e Gaetano Paolillo dalla contestazione di cui agli artt. 16, comma 8, e 20, comma 9, del Regolamento agenti, perché non è stata raggiunta la prova della colpevolezza in relazione ai fatti contestati dalle richiamate norme. Afferma la responsabilità dei Sigg.ri Dario Paolillo, Gaetano Paolillo, Vincenzo Montemurro e dell'AS Varese 1910 Spa per le residue incolpazioni trascritte in deferimento, infliggendo le seguenti sanzioni: - Dario Paolillo € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; - Gaetano Paolillo € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda; - Vincenzo Montemurro € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; - AS Varese 1910 Spa € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda.
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