COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 63. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POL. REAL PONTECAGNANO – GARA REAL PONTECAGNANO / FAIANO 1985 DEL 28.02.2015 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 63. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POL. REAL PONTECAGNANO – GARA REAL PONTECAGNANO / FAIANO 1985 DEL 28.02.2015 – ECCELLENZA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza della società (convocata per le vie brevi, data l’urgenza: opposizione alla squalifica per tre giornate di gare), che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per tre gare, a carico del calciatore sig. Troisi Pierpaolo, perché, “al termine della gara sferrava uno schiaffo ad un calciatore della squadra ospite (rapporto C.C.)”. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Essa, invero, nel proprio atto di impugnazione, sostiene che il calciatore avversario è stato sì colpito ma solo con una “semplice manata”, tanto da non provocare nessuna conseguenza dolorosa. Viceversa, ad avviso di questo Collegio, sotto il profilo della valutazione globale della vicenda sottoposta al giudizio, considerati tutti gli elementi, di fatto e di diritto, in applicazione del principio dell’adeguatezza e della proporzionalità, la sanzione risulta essere congrua ed equa, rispetto all’azione commessa dal calciatore Troisi Pierpaolo, anche in ragione della chiara circostanza di fatto che il “violentissimo schiaffo”, come definito da testimone qualificato, aveva anche determinato l’insorgenza di una “piccola rissa” tra calciatori, sedata grazie all’intervento dei dirigenti delle due società. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pol. Real Pontecagnano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante, come richiesto.
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