COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 64. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO ACQUAVIVA – GARA DUGENTA / ATLETICO ACQUAVIVA DEL 28.02.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 64. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO ATLETICO ACQUAVIVA – GARA DUGENTA / ATLETICO ACQUAVIVA DEL 28.02.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; preso atto dell’assenza della società (convocata sia a mezzo comunicazione telefonica, sia a mezzo fax, data l’urgenza), che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per quattro gare, a carico del calciatore sig. Di Gaetano Gabriele, perché, “espulso per atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti di un avversario, durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, veniva alle mani con un avversario, generando una rissa tra tesserati di entrambe le società”. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. La reclamante, nel proprio atto di impugnazione, ha sostenuto che il calciatore Di Gaetano si era reso protagonista solo di un’accesa discussione verbale con un calciatore avversario, anch’egli squalificato con analogo provvedimento, ma senza mai venire alle mani con lo stesso. Questo Collegio, sulla vicenda sottoposta al giudizio, considerate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, in applicazione del principio dell’adeguatezza e della proporzionalità, la sanzione risulta essere congrua ed equa, rispetto all’azione commessa dal calciatore Di Gaetano Gabriele, tenuto conto anche della conseguenza del suo gesto, che aveva determinato “una rissa tra tesserati di entrambe le società”. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Atletico Acquaviva; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante, come richiesto.
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