COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 65. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA VOLTURARA TERMINIO / CASTELFRANCI DEL 28.02.2015 – 1^ CAT

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 65. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VOLTURARA TERMINIO – GARA VOLTURARA TERMINIO / CASTELFRANCI DEL 28.02.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: la squalifica per cinque gare, a carico del calciatore sig. Sessa Mario, perché, “si scagliava con un avversario, già a terra perché colpito da un altro suo compagno, e lo colpiva violentemente allo stomaco, saltandogli sopra a piedi uniti”; la squalifica per quattro gare a carico del calciatore, sig. Corso Alessandro, perché “alzatosi dalla panchina, si scagliava contro un calciatore avversario, reo di aver colpito un compagno, e lo colpiva con violenza con un calcio ed un pugno”. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, il Codice di Giustizia Sportiva, all’art. 19, comma 4, prevede, per il gioco violento, tre giornate di squalifica, sanzione elevata a cinque giornate di gara, per i casi di particolare gravità. Il direttore di gara, nel proprio supplemento di gara, che configura fonte privilegiata di prova, riporta che il calciatore Corso Alessandro ha colpito con un calcio al petto ed un pugno alla nuca un avversario (Palatano Gerardo), facendolo cadere a terra. Mentre il Palatano si rialzava, il calciatore Sessa Mario lo colpiva violentemente, saltandogli a piedi uniti allo stomaco. Appare al di fuori di ogni dubbio valutativo che la violenza perpetrata dai calciatori Sessa Mario e Corso Alessandro sia di gravità assoluta, ben oltre i limiti tollerabili in ambito sportivo, per cui essa rientra nella fattispecie prevista alla lettera c) del suddetto comma 4 dell’art. 19 del Codice di Giustizia sportiva. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Volturara Terminio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante, come richiesto.
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