COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 66. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA TEANO CALCIO / CRAL FINCANTIERI STABIA DEL 15.02.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 91 del 19 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 66. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA TEANO CALCIO / CRAL FINCANTIERI STABIA DEL 15.02.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nell’odierna riunione, nella persona del suo rappresentate legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, nella riunione del 9.03.2015, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 80 del 19.02.2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: ammenda di euro 900.00, con obbligo di disputa delle successive due gare interne a porte chiuse “per partecipazione di propri tesserati ad una rissa a fine gara. Inoltre, per la partecipazione dei propri sostenitori alla rissa medesima, inizialmente con il lancio di petardi e pietre nel campo e, successivamente, scavalcando la rete di recinzione ed irrompendo nel terreno di giuoco per colpire le persone presenti con bastoni ed ombrelli. I suddetti facinorosi danneggiavano due porte degli spogliatoi. Con obbligo di risarcimento del danno, da quantificarsi a cura del C.R. Campania”; squalifica, fino al 15.08.2015, a carico dell’assistente di parte, sig. Divino Angelo Maria, perché “durante una rissa, colpiva ripetutamente alla testa, con la bandierina, un calciatore avversario” ed, infine, la squalifica per tre giornate di gara, a carico dei calciatori Busto Giacomo, Di Sena Andrea e Sais Vincenzo, perchè “tesserati riconosciuti tra i più esagitati durante la rissa di fine gara”. Avverso tali decisioni, ha proposto, nei termini temporali prescritti, a mezzo plico raccomandata postale, in data 26.02.12015 (pervenuto al C.R. Campania in data 4.03.2015), rituale ricorso la società Cral Fincantieri Stabia. La tesi difensiva della società reclamante può trovare parziale accoglimento, in ordine alla sanzione pecuniaria. Invero, la società reclamante, sia nel proprio atto di impugnazione, sia in sede di audizione presso questo Collegio, ha contestato totalmente quanto dichiarato dall’arbitro sia nel proprio referto arbitrale, sia nelle dichiarazioni da lui rese presso questa Corte Sportiva di Appello. Viceversa, l’arbitro, anche presso questo Collegio, ascoltato a chiarimenti, ha addebitato le colpe dei fatti accaduti solo ed esclusivamente ai tesserati della società reclamante. Per quel che si riferisce alla responsabilità oggettiva della società reclamante, quanto all’ammenda, questo Collegio ritiene di doverla ridurre ad euro 700,00, in una doverosa proporzionalità tra i fatti verificatisi e l’entità della corrispondente sanzione. Non può, viceversa, trovare accoglimento l’impugnazione relativa alle altre sanzioni, in quanto il comportamento dell’assistente di parte, sig. Divino Angelo Maria, è da ritenere non solo assolutamente deprecabile, ma anche congruamente sanzionato, ed, inoltre, quanto ai calciatori Busto Giacomo, Di Sena Andrea e Sais Vincenzo, perché la gravità delle loro infrazioni disciplinari ha trovato adeguata punizione nella sanzione inflitta dal Giudice di primo grado. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, proposto dalla società Cral Fincantieri Stabia, di ridurre ad euro 700,00 la sanzione pecuniaria, confermando nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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