COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 68. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO E206 GRAVIT WLTER LANDI – GARA E206 GRAVIT WALTER LANDI / LACEDONIA DEL 7.03.2015 – PRIMA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 68. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO E206 GRAVIT WLTER LANDI – GARA E206 GRAVIT WALTER LANDI / LACEDONIA DEL 7.03.2015 – PRIMA La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 88 del 12 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per quattro gare, a carico del calciatore sig. Vitillo Gianluca, perché, “espulso per somma di ammonizioni, prima di lasciare il terreno di giuoco ingiuriava e minacciava l’arbitro”, nonché la squalifica, per tre gare, a carico del calciatore sig. Cardillo Antonio Claudio, perché “ingiuriava reiteratamente l’arbitro”. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero, dalla lettura del reclamo proposto, non emerge alcun elemento che possa confutare quanto specificato dall’arbitro nel proprio referto di gara, che configura fonte privilegiata di prova, sulla base di consolidata giurisprudenza. Quanto alla commisurazione delle due sanzioni, come inflitte ai calciatori Vitillo Gianluca e Cardillo Antonio dal Giudice di prime cure, questo Collegio giudica che esse siano eque e proporzionate, rispetto all’entità dei fatti commessi. Quanto alla richiesta di sentire il presidente della società reclamante, deve, ancora una volta, sottolinearsi che essa debba essere esplicitata in modo affermativo, non nel senso che possa essere riservata, al riguardo, facoltà discrezionale a quest’Organo Giudicante. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società E206 Gravit Walter Landi; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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